Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 11 - NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Art. 62 - Corsi d’acqua

 

1 - Negli ambiti di tutela, cartograficamente individuati, sono vietate nuove costruzioni.

 

2 - E’ inoltre vietato:

- qualsiasi attività estrattiva,

- il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-forestale,

- l’allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi autorizzati,

- la realizzazione di discariche e di depositi non agricoli,

- la costruzione di recinzioni delle proprietà in cemento o con reti metalliche (salvo quelle mascherate da siepi).

- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, i silos e gli impianti per allevamenti zootecnici.

 

3 - Per gli edifici rurali esistenti, con esclusione di quelli censiti ed individuati all’art. 44, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza aumenti di volumetria e di altezze.

 

4 - All’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche.

 

5 - E’ vietata l’aratura di profondità superiore a ml. 0,50 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate; la suddetta aratura di profondità è comunque vietata nella fascia contigua di ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine dei corsi d’acqua. Nella fascia di ml. 3 a partire dallo stesso punto è inoltre vietata qualunque forma di aratura o di dissodamento.

 

6 - Sono fatte salve le opere fluviali atte a prevenire esondazioni purché sottoposte alla dichiarazione di compatibilità ambientale.

 

7 - Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi solo se volti anche alla riqualificazione dell’ambiente fluviale e vallivo.

 

8 - Tutte le specie arboree esistenti lungo le strade, le scarpate ed i corsi d’acqua, nonché quelle all’interno dei fondi comprese le alberature, i filari e le siepi, devono essere mantenute ed incrementate. E’ comunque vietato l’abbattimento, senza sostituzione, di qualunque formazione vegetale esistente. E’ vietata l’introduzione di specie arboree infestanti o comunque non autoctone; le nuove piantumazioni dovranno rispettare le caratteristiche emergenti individuate nella relazione botanico-vegetazionale.

Con riferimento alla L.R. 6/2005 le disposizioni per la tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi di cui al Capo IV della medesima si applicano in tutto il territorio regionale avendo la Giunta Regionale adottato lo schema di Regolamento con D.G.R. n. 603 del 27/07/2015. Pertanto nei perimetri urbani cessa l’applicazione della Legge Regionale n. 7/1985, per effetto dell’art. 34, comma 4, della L.R. 6/2005 e la sua vigenza ai sensi dell’art. 36 comma 6. Le presenti N.T.A. richiamano qui integralamente le disposizioni di detto Regolamento di cui alla D.G.R. n. 603 del 27/07/2015

 

9 - E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti e dei relativi tracciati.

 

10 - Ci si dovrà inoltre attenere alle seguenti normative e prescrizioni specifiche:

-Decreto Legislativo n.152 del 11/05/99;

-Decreto Legislativo n.258 del 18/08/00;

-Piano Regionale di Tutela delle Acque- prima fase acque superficiali “supplemento n.23 al BUR n.55 del 9 maggio 2000”;

-per gli interventi in ambito fluviale si dovranno seguire le indicazioni riportate nella Circolare Regione Marche n.1 del 23/01/1997, PAI approvato con D.A.C.R. n. 116 del 21/01/04 e ss.mm.ii.

 

Per la Zona 5 - D2 (area industriale) ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

*             Opere di riporto/rilevati

Vista la condizione morfologica ed idrogeologica dell’area, sono da escludersi processi di erosione consistenti ed eventuali inondazioni dirette, dovute al fiume di Esino, per la presenza dell’argine artificiale costituito dalla Superstrada n.76, tranne episodi eccezionali di “esondazione” in cui le acque possono incanalarsi e rientrare nell’alveo fluviale.

Per la successiva edificazione in tale area si consiglia la realizzazione di rilevati (1.50 m. dall’attuale p.c.) si potranno utilizzare materiali drenanti opportunamente compattati; con la messa in opera di uno strato di sabbia dello spessore di almeno 1.00 m. previo scavo di un uguale spessore di terreno agrario, allo scopo di avere un materasso filtrante per lo smaltimento delle acque di infiltrazione.

Il carico del rilevato indurrà assestamenti variabili nei terreni di sottofondo, "cedimenti" che potranno esaurirsi in un tempo compreso tra i 6 - 12 mesi.

L'esecuzione del rilevato deve essere possibilmente differenziata nel tempo, rispetto alle opere dei piani di calpestio, in modo da lasciare al terreno di fondazione il tempo necessario per il primo e più consistente assestamento per consolidazione.

*             Opere di smaltimento fogne

Per le opere di smaltimento del sistema fognario predisporre opportune canalizzazioni con adeguate pendenze, visto che i p.c. come sopracitato dovranno essere posti a +1,50 m. dall’attuale piano di campagna.

*             Opere di arginatura dei sottopassi della Superstrada n.76

Si dovranno predisporre opportune opere di arginatura o sbarramento nei sottopassi della Superstrada n.76, consistenti in diaframmi, paratie, palancolate impermeabilizzate, al fine di evitare in caso di eccezionale esondazione la canalizzazione delle acque nella’area a Sud del rilevato stradale.

 

Come prescritto dalle vigenti disposizioni (Legge n.64 del 2/2/72...e D.M. 11/3/88), le aree di successiva lottizzazione e le singole aree da edificare dovranno essere verificate con indagini geologiche e geotecniche specifiche di dettaglio. Tali indagini saranno effettuate quando si conoscerà con esattezza l'area occupata dagli edifici, l'incidenza dei carichi, la presenza o meno di piani interrati ed altro.

 

La Tav. GEO4:

-          recepisce le aree di salvaguardia della Sorgente Gorgovivo e delle risorse idriche individuate nella Tav. stessa unitamente alle disposizioni normative associate di cui alla “Relazione – prima fase” di Conti ed altri, 2015 (pagg. da 31 a 33) ovvero il PTA di cui alla DACR n. 145 del 26/01/2010,

-          integra cartograficamente gli ambiti di tutela delle risorse idriche di cui alla Tav. B2.1

 

Si intendono ad ogni qui integralemnte richiamate le disposizioni del PAI.

 

INDICE DELLE NORME

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