Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 11 - NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Art. 63 - Crinali

 

1 - Le aree di tutela, stabile in rapporto alla classe di appartenenza del crinale stesso ed in relazione allo stato di compromissione dei luoghi, sono individuate cartograficamente nella Tav. B2.1.

 

2 - In entrambi i livelli sono vietati:

- ogni nuova costruzione, comprese quelle da destinare ad abitazione principale della azienda agricola;

- i silos ed i depositi agricoli;

- i nuovi interventi edilizi di tipo residenziale ed ogni altra costruzione non amovibile;

- qualsiasi attività estrattiva;

- il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-forestale;

- l’allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi autorizzati;

- la realizzazione di discariche e di depositi;

- la costruzione di recinzioni delle proprietà in cemento o con reti metalliche (salvo quelle mascherate da siepi);

- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli e gli impianti per allevamenti zootecnici.

 

3 - Per gli edifici rurali esistenti, con esclusione di quelli  censiti ed individuati all’art. 44,  sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza aumenti di volumetria e di altezze.

 

4 - Nell’ambito di tutela del livello 2 è consentita al costruzione dell’edificio da destinare ad abitazione principale dell’azienda agricola qualora quest’ultima ne fosse sprovvista e previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 63-ter delle Nta del Ppar.

 

5 - Non è ammessa la costruzione di un secondo edificio con destinazione ad abitazione principale, nell’ambito di tutela del livello 2, qualora sia subordinato alla destinazione ad annesso agricolo di quello esistente.

 

6 - E’ vietata l’apposizione ai lati delle strade di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura con la sola esclusione della segnaletica stradale.

 

7 - Sono consentite le opere relative ai progetti di recupero ambientale. Sono consentite altresì le opere legate alla distribuzione dei servizi tecnici e le opere pubbliche previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 63-ter delle NTA del PPAR.

 

8 - E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti e dei relativi tracciati.

 

9 - E’ prescritta la salvaguardia delle specie autoctone ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani, fatti salvi i casi in cui gli interventi rispondano a precise esigenze produttive dell’attività agro-forestale e che questi siano eseguiti nel rispetto delle specifiche leggi ove esistenti.

 

10 - Devono essere tutelate le alberature, i filari e gli individui isolati che residuano dal paesaggio agrario storico. E’ comunque vietato l’abbattimento, senza sostituzione, di qualunque formazione vegetale esistente, fatti salvi i casi in cui gli interventi rispondano a precise esigenze produttive dell’attività agro-forestale e che questi siano eseguiti nel rispetto delle specifiche leggi ove esistenti.

 

11 - E’ vietata l’introduzione di specie arboree infestanti o comunque non autoctone fatti salvi i casi in cui gli interventi rispondano a precise esigenze produttive dell’attività agro-forestale e che questi siano eseguiti nel rispetto delle specifiche leggi ove esistenti; le nuove piantumazioni dovranno rispettare le caratteristiche emergenti individuate nella relazione botanico-vegetazionale.

 

INDICE DELLE NORME

    Informatizzazione a cura di: