Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 11 - NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Art. 67 bis - Centri e nuclei storici

 

Riguardano le parti del territorio agricolo nelle quali, per la presenza di elementi del patrimonio storico-culturale da salvaguardare (centri storici, edifici e manufatti), il Piano pone limitazioni agli interventi edificatori ed alla modificazione delle caratteristiche ambientali.

 

1.    Norme relative ai perimetri soggetti a tutela integrale (ambito Integrale), così come individuati nella Tav. B2.4.

Destinazioni d’uso prevalente: agro-silvo-pastorale

complementari: quelle ammesse dalla L.R. n.13/1990.

Fra le destinazioni d’uso complementari non sono ammesse:

- gli allevamenti zootecnici di tipo industriale;

- le attività estrattive;

- le discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere;

- il deposito e lo stoccaggio di materiali non agricoli.

E' vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale, individuati sulla base del censimento delle costruzioni in zona agricola, nell’elenco allegato al presente Piano.

Nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate e valorizzate le peculiarità qualificanti

(recinzioni, pavimentazioni, vegetazione, ecc.).

Gli interventi, di sistemazione e/o di nuova realizzazione, delle aree di pertinenza devono comunque tendere,

agendo sui diversi fattori, a renderle adeguate agli edifici e coerenti con il paesaggio circostante. Essi devono altresì contribuire alla integrazione dei nuovi edifici nel contesto, particolarmente nei casi in cui sia necessaria un’opera di mascheramento.

Le opere di contenimento e/o di sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui siano dichiarate indifferibili dal tecnico progettista. Per tali contenimenti dovranno essere esclusivamente utilizzati tipi e tecniche costruttivi che ne garantiscano il migliore inserimento possibile nel paesaggio.

Edifici esistenti

Negli edifici rurali esistenti (a prevalente od esclusivo uso residenziale) sono consentiti gli interventi di:

- Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, restauro e risanamento conservativo;

- Ristrutturazione edilizia, senza aumento del volume esistente;

- Demolizione e ricostruzione al solo fine di migliorare le condizioni paesistiche ed ambientali dei luoghi, con aumenti di superficie utile lorda, a parità di volume, non superiori al 20% dell’esistente regolarmente autorizzato, nel rispetto degli indici previsti dalla l.r. 13/1990.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione anche parziale degli allevamenti zootecnici esistenti, è fatto obbligo di adeguare l’intero complesso produttivo ai seguenti requisiti:

dotare il complesso produttivo di una fascia di protezione, cintata ed alberata, di superficie pari a 5 volte quella degli edifici esistenti; garantire il regolare smaltimento dei reflui previa depurazione ai sensi della L. n. 319 del 10.05.76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nuovi edifici

Non è consentita nuova edificazione, ivi compreso l’ampliamento dei fabbricati esistenti con destinazione

anche parziale a residenza di qualsiasi tipo.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria, la superficie utile lorda, l'altezza e le distanze dai confini degli edifici

sono quelli esistenti non ulteriormente maggiorabili.

Infrastrutture

Sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, salvo per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere sia viarie che impiantistiche necessarie all’attraversamento dei corsi d’acqua.

Sono consentite opere tecnologiche di modesta entità e quelle realizzate in condotte sotterranee nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 49 del PPAR. Il sistema delle strade rurali esistenti, con i relativi tracciati, dimensioni, pavimentazioni ed arredi particolari, deve essere conservato. Eventuali adeguamenti sono consentiti nei casi in cui si giustifichino ai fini della sicurezza della circolazione. Eventuali modifiche al sistema delle strade poderali e interpoderali e dei sentieri esistenti è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune.

E' vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della C.M. n.408/1979.

E' vietato l'allestimento di impianti, tracciati e percorsi per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

E' vietato il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-silvo-pastorale.

Sono consentiti gli interventi di recupero ambientale, previsti dall’art. 57 delle NTA del PPAR.

Modalità di attuazione:  Diretta

 

2. Norme relative ai perimetri soggetti a tutela orientata (ambito Orientata), così come individuati nella Tav. B2.4.

In tali zone si applicano tutte le norme di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelle relative all’ampliamento dei fabbricati esistenti, per cui è consentito l’ampliamento nel pieno rispetto della Legge regionale 13/1990;

è consentita altresì la nuova edificazione nei limiti di cui alla l.r. 13/1990, preceduta da uno studio accurato dell’identità paesaggistica dei luoghi, atta a supportare scelte progettuali che si integrino nel contesto ambientale, senza pregiudicare le caratteristiche paesaggistiche in cui si colloca il centro o nucleo storico tutelato.

 

INDICE DELLE NORME

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