Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

SERRA SAN QUIRICO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 11 - NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Art. 71 - Parco naturale regionale Gola della Rossa

 

1 - Fino all’entrata in vigore del Piano di cui all’articolo 15 della L.R. 15/94, il territorio del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa è delimitato dalla perimetrazione provvisoria riportata nel Piano Regolatore Generale

 

2 - L’area del Parco Naturale, come delimitata al comma precedente, è suddivisa in:

- zona 1, ambito interno, in cui è prevalente l’interesse di protezione ambientale;

- zona 2, ambito periferico ed antropizzato in cui, al fine di conseguire uno sviluppo razionale e duraturo, sono promosse tutte le attività

finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

 

3 - Fino all’approvazione del Piano del Parco e del relativo Regolamento sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. Sono comunque soggetti al parere preventivo obbligatorio dell’Ente Parco:

- i nuovi strumenti urbanistici generali non ancora definitivamente adottati alla data di entrata in vigore del Prg oltre alle eventuali varianti, totali o parziali;

- la realizzazione di nuovi interventi edilizi all’interno delle zone territoriali omogenee “E”, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto  e nei limiti previsti dalle Nta del Prg.

 

4 - Su tutto il territorio del parco sono vietati gli interventi che alterino le caratteristiche dell’ambiente del parco ed in particolare:

 

a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, possono essere previsti solo nel caso in cui siano necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente Parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del parco ed essere attuati dal personale del parco o da persone, all’uopo espressamente autorizzate dal parco stesso in conformità anche a quanto disposto dall’art. 19 della L. 157/92; la pesca è consentita unicamente nella zona 2) del parco;

 

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del parco; sono invece consentiti, anche in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera b) della L. 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta dei funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi civili e delle consuetudini locali;

 

c) l’introduzione, in ambiente naturale non recintato, di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona; la pastorizia è consentita e attuata con le tradizionali specie domestiche (ovini, equini, bovini, caprini) nel rispetto della normativa vigente;

 

d) l’apertura di nuove cave, miniere e discariche, escluse quelle per rifiuti solidi urbani ed inerti, che risultano comunque proibite nella zona 1) del parco;

 

e) l’asportazione di minerali o di materiale d’interesse geologico o paleontologico, ad eccezione di quella eseguita per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione del parco;

 

f) la modificazione del regime delle acque, previa autorizzazione dell’ente di gestione sono ammessi gli interventi ricadenti in zona 2 e quelli di ristrutturazione degli impianti esistenti, anche in zona 1 purchè strettamente finalizzati ad assolvere le esigenze delle popolazioni comprese nel parco;

 

g) lo svolgimento di attività pubblicitarie, al di fuori dei centri urbani, senza l’autorizzazione dell’ente Parco;

 

h) lo svolgimento, nella zona 1 del parco, delle attività sportive effettuate con veicoli a motore;

 

i) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale, di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;

 

j) l’introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura di specie, se non autorizzata;

 

k) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; il campeggio temporaneo può essere autorizzato, unicamente nella zona 2 ed in base alla normativa vigente;

 

l) l’uso di fuochi all’aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate;

 

m) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla leggi sulla disciplina del volo;

 

n) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di sevizio e per quelli utilizzati per le attività agro-silvo-pastorali;

 

o) la realizzazione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;

 

p) la realizzazione di nuove opere di mobilità; sono sottoposte ad autorizzazione del parco le strade interpoderali e le piste forestali ricadenti in zona 2 ad eccezione di quelle autorizzate dalle autorità competenti e per le quali siano già iniziati i relativi lavori;

 

q) la realizzazione di opere tecnologiche nella zona 1 del parco.

 

5 - Sono comunque fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che siano esercitati secondo le consuetudini locali; sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici esistenti.

 

6 - Il rilascio dell’autorizzazione da parte del parco è subordinato alle seguenti condizioni:

- gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; le autorizzazioni, fino all’approvazione del piano del parco, sono rilasciate, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nella zona per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato per una sola volta, di ulteriori 30 giorni per la necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l’autorizzazione s’intende rilasciata.

 

7 - Per quanto non specificato nel presente atto valgono le disposizioni di cui alla L. 394/91 e alla L.R. 15/94.

 

8 – Per quel che concerne lo studio di incidenza che ha ottenuto il parere espresso con Determinazione del Direttore Area 2° Ambiente, Servizio Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi n. 112 del 04.12.2015, si intendono qui integralmente richiamate le prescrizioni individuate con la suddetta determinazione.

 

9 – Piano del Parco

si intendono qui integralmente richiamati gli obblighi e disposizioni imposte dall’art.40 del Piano del Parco, che stabilisce:

Art. 40 Rapporti con altri strumenti di pianificazione

1. Piano paesistico ambientale regionale (PPAR)

Il PdP fa proprie le previsioni del PPAR e il suo recepimento da parte dei PRG dei comuni del Parco.

2. Strumenti sovracomunali

Il PdP fa proprie le previsioni del Piano di inquadramento territoriale regionale (PIT). Partecipa inoltre, nelle forme più opportune, anche ricorrendo agli accordi di copianificazione di cui al precedente articolo 39, comma 3, all’azione di coordinamento tra il piano del Parco e altri strumenti di pianificazione sovracomunale: Piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia di Ancona che fa proprie, piano di bacino, altri piani di settore.

In caso di eventuali contrasti, prevale il piano di bacino (con gli eventuali piani stralcio delle fasce fluviali, di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica adottati dall’Autorità di bacino). Il PdP prevale sul PTC provinciale, mentre per i piani di settore si rinvia alle specifiche disposizioni di legge, tenendo conto comunque del rilievo preminente della tutela dell’ambiente.

3. Piani Regolatori Comunali

Il PdP prevale sui piani regolatori comunali e ne sostituisce la disciplina nelle parti che non siano ad esso comformi. Il PdP impone il rispetto delle invarianti attuative di cui ai titoli I, III e le prescrizioni di cui al titolo

IV delle presenti norme. Compatibilmente con queste prescrizioni, conferma le previsioni dei PRG vigenti e loro varianti adottate al momento dell’adozione del PdP per le zone funzionali classificate come zone D3 nella zonizzazione di cui al precedente art. 31.

Impone l’adeguamento alle prescrizioni di cui agli artt. 28, 29, 30 e 31 (D1-D2-D4) le previsioni relative alle restanti zone funzionali di PRG.

Per le previsioni di cui all’art. 21 (Cantieri ambientali) rinvia allo strumento degli Accordi di copianificazione tra Ente gestore del Parco e comuni interessati.

 

10 – Regolamento del Parco

Si intendono qui integralmente richiamate le ulteriori discipline introdotte con il Regolamento del Parco, approvato con Del. Cons. 14 del 12.06.2008.

 

INDICE DELLE NORME

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