Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

   

TITOLO IV - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art.  14 Funzioni della commissione edilizia comunale

1. La commissione edilizia è l'organo con funzioni consultive del sindaco in materia urbanistica ed edilizia.

2. Essa dà parere al sindaco:

a) sulle opere o attività soggette a concessione edilizia;

b) sulle opere o attività soggette ad autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e dall'articolo 4, comma 1, lettera a), b), e c), comma 7, lettere c), d), ed e); dall'articolo 9, comma 7, lettera o); nonché sulle opere interne per le quali l'articolo 5, comma 1, lettera b), richieda comunque l'autorizzazione;

c) in via preliminare su progetti anche di massima relativi ad opere di particolare importanza;

d) sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica delle norme del regolamento edilizio, nonché sull'interpretazione degli strumenti urbanistici e relative varianti;

e) sulla concessione di un termine di ultimazione delle opere superiore a tre anni nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

f) sulle opere pubbliche;

g) sulle misure di salvaguardia in pendenza dall'approvazione di piani regolatori generali e particolareggiati, ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902;

h) sull'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio della concessione. Non è necessario il preventivo parere della commissione edilizia, quando l'annulamento è adottato per soli motivi di legittimità;

i) sugli ordini di demolizione e sulle eventuali diffide a demolire.

3. Il sindaco ha facoltà di richiedere il parere della commissione edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale.

4. La commissione edilizia, in particolare, esprime parere sulla legittimità delle opere proposte, sul valore architettonico, sul decoro e sull'ambientazione delle opere nel rispetto dell'espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato, nonché sulla rispondenza del patrimonio edilizio alle necessità di uso.

5. La commissione edilizia, integrata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24 dà anche il parere per gli atti inerenti le funzioni amministrative in materia delle bellezze naturali, delegate ai comuni.

6. Il sindaco può assumere determinazioni difformi dal parere espresso dalla commissione edilizia, dandone congrua motivazione.

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