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Regolamento Edilizio Allegato al Piano Regolatore Generale |
Comune di STAFFOLO Provincia di Ancona |
TITOLO IV - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEArt.
15 Composizione della commissione
edilizia 1. La commissione edilizia, salve le integrazioni di cui al successivo articolo 16, č composta: a) dal sindaco o da un assessore da lui delegato, che la presiede; b) dal medico designato dalla USL; c) dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco o da un suo delegato; d) da otto esperti nominati dal consiglio comunale nel modo seguente: 1) un architetto scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale o di provata esperienza; 2) un ingegnere civile scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale o di provata esperienza; 3) un geometra scelto tra una terna proposta dal relativo collegio o di provata esperienza; 4) un geologo scelto tra una terna proposta dal relativo ordine competente per territorio o di provata esperienza; 5) due componenti di comprovata esperienza di cui uno in materia di beni naturali e ambientali e uno in materia di beni storico- culturali, solo quando la C.E. deliberi ai fini previsti dalla L.R. 21 agosto 1984, n.24; 6) due esperti di nomina consiliare di cui uno indicato dalla minoranza. 2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale o, in sua assenza o impedimento, un funzionario designato dal sindaco. 3. Per i componenti della commissione edilizia valgono le norme di incompatibilitā previste per gli assessori comunali. I membri elettivi della commissione edilizia non possono essere funzionari di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sulla attivitā urbanistico-edilizia del comune. 4. I membri elettivi durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del consiglio comunale subentrante. Sono considerati dimissionari i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. |
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