Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

   

TITOLO VI - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art.  28 Contributo di concessione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal comune e corrisposti dal concessionario mediante versamento alla tesoreria comunale in base a titolo di incasso rilasciato dal comune medesimo.

2. La ricevuta del versamento deve essere consegnata all'ufficio all'atto del rilascio della concessione.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione č determinata all'atto del rilascio della concessione con modalitā di pagamento e le garanzie dovute dal concessionario.

4. Il versamento del contributo afferente alla concessione deve essere in relazione alle modalitā di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, mentre la quota relativa agli oneri di urbanizzazione previste dall'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 26 bis del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

5. Per il ritardo o mancato versamento del contributo di concessione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14.

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