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Regolamento Edilizio Allegato al Piano Regolatore Generale |
Comune di STAFFOLO Provincia di Ancona |
TITOLO VI - RILASCIO DELLA CONCESSIONEArt.
31 Annullamento della concessione 1. La concessione è annullata: a) quando risulta in contrasto con leggi o altre norme di diritto in materia urbanistica o edilizia; b) quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo o nei contenuti dell'atto. 2. Accertati i motivi che danno luogo all'annullamento, il sindaco fa notificare all'interessanto l'ordinanza nella quale vengono specificati: a) la contestazione del fatto e le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento; b) la notizia che la concessione edilizia, a suo tempo rilasciata, è stata annullata; c) l'ordine di sospendere i lavori ove necessario. 3. Qualora l'intestatario della concessione edilizia intenda riprendere i lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno dato luogo all'annullamento, e attendere da parte del sindaco il rilascio di nuova concessione edilizia per la ripresa dei lavori. 4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco, ove possibile, procede alla rimozione dei vizi delle procedure amministrative riguardanti le concessioni annullate. In particolare, la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente al momento del rinnovo. 5. Per concessioni assentite a norma dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il sindaco, prima di procedere all'annullamento, deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti, assegnando un termine per le modifiche richieste, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni. |
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