Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

   

TITOLO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.  37 Cantieri di lavoro

1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

  a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori;

  b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;

  c) generalitā dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

  d) nome, cognome e qualifica dell'assistente;

  e) indicazione del numero e della data della concessione edilizia o dell'autorizzazione.

2. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi, rinfrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne č responsabile.

3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

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