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Regolamento Edilizio Allegato al Piano Regolatore Generale |
Comune di STAFFOLO Provincia di Ancona |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIAArt.
4 Altri interventi ed opere soggetti
ad autorizzazione gratuita 1. Sono soggette ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 431: a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera m; b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo aperto; c) le opere di demolizione, i reinterrri e gli scavi che non riguadano le coltivazioni di cave e torbiere. Le cave sono soggette alla disciplina della L.R. 22 maggio 1980, n. 37. 2. La realizzazione di parcheggi di cui all'articolo 9 della legge 22 marzo 1989, n. 122 è soggetta ad autorizzazione gratuita con le modalità stabile dallo stesso articolo. 3. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi su edifici esistenti riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, istallazioni, relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia. 4. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, del D.L. 30 dicembre 1981, n. 801 convertito (con modificazioni) nella legge 5 marzo 1982, n. 62, le opere ed interventi di natura edilizia e urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dell'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 5. Sono altresì soggette ad autorizazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 le opere edilizie previste dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. 6. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, l'istanza al sindaco per l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intede accolta, qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata. 7. Sono infine soggetti ad autorizzazione gratuita i seguenti interventi: a) perforazione di pozzi ed opere annesse per la estrazione idrica e mineraria; b) apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazioni di insegne, bacheche, mostre, vetrine, tabelle o cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di pubblicità; c) apertura o modificazione di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche, purché non comportino alterazioni sul corpo del fabbricato; d) qualsiasi opera a carattere non permanente, ma occasionale o stagionale, quali chioschi, cabine e simili, copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori; e) modifica della destinazione d'uso nei limiti di cui all'articolo 6 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14; f) distributori di carburazione di manufatti diversi da quelli della distribuzione carburanti, quali officine, depositi, punti vendita, bar ristoro e simili; h) muri di sotegno e rilevati in genere, non facenti parte di nuove opere stradali; laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc. 8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi richiesti da norme statali, regionali o comunali. |
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