Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

   

TITOLO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.  41 Prevenzione degli infortuni

1. Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni del R.D. 14 aprile 1927, n. 530, del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

INDICE Regolamento Edilizio

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