Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

   

TITOLO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.  42 Ultimazione dei lavori

1. I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile.

2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare della concessione e dal direttore dei lavori, i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente  completate nel rispetto della concessione o autorizzazione comunale e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità, mediante certificato del direttore dei lavori, sottoscritto dal titolare della concessione o autorizzazione.

3. Dell' ultimazione dei lavori l'ufficio tecnico comunale redige apposito verbale, in contradditorio con il titolare della concessione o suo rappresentante e con il direttore dei lavori.

4. Dell'effettuazione delle eventuali visite di controllo sarà dato avviso al titolare della concessione edilizia, per iscritto, con indicazione del giorno e dell'ora.

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