Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

   

TITOLO X - PIANI DI LOTTIZZAZIONE ED INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

Art.  51 Approvazione dei pani di lottizzazione

1. I piani di lottizzazione convenzionata sono approvati con deliberazione del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia e comunque secondo quanto disposto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 e dalla L.R. 16 maggio 1979, n. 19.

2. I piani di lottizzazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della L.R. 21 agosto 1984, n. 24.

3. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, deve essere richiesta al sindaco la concessione a norma del presente regolamento.

4. Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si applicano le norme di cui all'articolo 17 e seguenti.

5. Il contributo concessorio di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinato dal conguaglio ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge.

6. Il rilascio delle concessioni nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi e alla trascrizione della convenzione a cura del comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.

7. La validità del piano di lottizzazione convenzionata non può essere superiore a dieci anni.

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