Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

   

TITOLO XI - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA

Art.  55 Esecuzione d'uffizio

1. Il sindaco ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore:

  a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione o autorizzazione, ovvero in totale o parziale difformità della stessa salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie;

  b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità;

  c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata negata l'autorizzazione di abitabilità o agibilità;

  d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzione dei lavori di cui all'articolo 36 del presente regolamento;

  e) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica;

  f) della riproduzione del numero civico;

  g) della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, oggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;

  h) della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con l'ambiente;

  i) della demolizione di edifici dichiarati antigienici;

  l) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina.

2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il sindaco diffida il contravventore a provvedervi direttamente, assegnandogli un congruo termine.

3. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il sindaco procede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia.

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