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Regolamento Edilizio Allegato al Piano Regolatore Generale |
Comune di STAFFOLO Provincia di Ancona |
TITOLO XII - AREE PERTINENTI - DISTANZE - PARCHEGGI1. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 2. Nelle zone c) di espansione di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1986, n. 1444, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a ml. 5. E' consentita la costruzione a confine, ove ammessa dalla strumento urbanistico, mediante accordo tra i proprietari confinanti. 3. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10; DC) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale. 4. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, fatte salve le necessità di allineamento dovute a costruzioni preesistenti, debbono corrispondere alla larghezza della strada maggiorata di: - ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00; - ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00; - ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00. 5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma 4, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planivolumetriche, compresi i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. 6. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64. |
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