Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

   

TITOLO XV - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI

Art.  76 Requisiti illumino-tecnici

1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.

2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale, diretta.

3. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:

  a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;

  b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi;

  c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;

  d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno, qualora non si tratti dell' unico locale bagno a servizio di un alloggio destinato ad uso abitativo, gli spogliatoi e gli antibagni.

  e)  i locali non destinati alla permanenza di persone;

  f) gli spazi di cottura, annessi ai locali di soggiorno o tinello quando comunichino ampiamente con quest'ultimi, purchè muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli e purchè il locale su cui si aprono sia a sua volta sufficientemente areato ed illuminato.

  g) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

4. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.

5. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.

6. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.

7. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.

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