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Regolamento Edilizio Allegato al Piano Regolatore Generale |
Comune di STAFFOLO Provincia di Ancona |
TITOLO XV - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICIArt.
77 Requisiti relativi all'aereazione e
al dimensionamento dei locali 1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aereazione adeguata alla sua destinazione. 2. L'aereazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi. 3. Possono fruire di aereazione artificiale i locali già individuati all'articolo 76; comma 3. 4. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aereazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione, oppure negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura. 5. I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aereazione naturale, devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti apribili. 6. L'altezza media dei locali destinati alla residenza non deve essere minore di 2,70 metri. 7. La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finito non deve comunque essere inferiore a 2,20 metri. 8. L'altezza media può essere ridotta a metri 2,40 nei gabinetti e negli antibagnetti degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale. 9. Può essere concessa la deroga all'altezza dei fabbricati esistenti per adeguamento alle altezze previste dalle norme igienico-sanitarie, purchè non vengano aumentati il numero dei piani e purchè tale modificazione non sia in contrasto con le leggi paesaggistiche e con le leggi 1089/39 e 1947/39. 10. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,20 metri; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. 11. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato. 12. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dalle disposizioni del decreto del ministero della sanità 5 luglio 1975 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 luglio 1975, n.190. 13. I gabinetti degli alloggi, devono essere disimpegnati dai singoli locali. 14. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle disposizioni di legge di cui al citato D.M. 5 luglio 1975. |
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