Regolamento Edilizio

Allegato al Piano Regolatore Generale

Comune di

STAFFOLO

Provincia di Ancona

   

TITOLO XVI - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI

Art.  95 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie

1. Oltre alle norme dettate dalle legge 31 luglio 1966, n. 1615 e dal relativo regolamento d'esecuzione, č condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilitā o agibilitā che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri.

2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra.

3. E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.

4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costuite in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto.

5. Se il fumaiolo dista meno di mt. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste.

6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento č sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.

7. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.

8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autoritā comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensitā di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

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