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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 3 TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI Art.
10 - Manutenzione straordinaria ed ordinaria 1.
Gli
interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le
modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti anche
strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei
servizi igienico sanitari e tecnologici. 2.
Le parti
dell’edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del
comma 1, debbono mantenere, ricostituite nei materiali, la loro posizione
e funzione all’interno del preesistente sistema strutturale e
distributivo. 3.
Per parti
strutturali si intendono quegli elementi dell’edificio aventi funzioni
portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte a
scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere
limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità
di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi,
mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione
planimetrica preesistente. 4.
I servizi
igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne
migliorino l’efficienza, possono essere realizzati ex novo al fine di
migliorare la funzionalità dell’uso originario dell’immobile o la
funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici. 5.
In ogni
caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni
d’uso. 6.
Gi
interventi di manutenzione straordinaria, tra l’altro, riguardano: a)
consolidamento
delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai,
delle volte e delle scale; b)
il
rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forma e di quote
(d’imposta e di colmo); c)
la
demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali
diversi, ma senza modifiche di quota; d)
la
demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche
della quota di calpestio; e)
la
demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti,
con o senza modifiche di materiali; f)
il
consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o
senza modifiche di materiali; g)
l’inserimento
ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni; h)
l’apertura,
chiusura o modificazione di porte esterne o finestre, solo se ciò
costituisce ripristino delle preesistenze; i)
il
rifacimento del manto del tetto con materiale diverso; j)
il
rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi,
rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse; k)
la
sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in
opera di doppi infissi; l)
l’inserimento
di vespai, di isolamenti termo-acustici e di altre impermeabilizzazioni; m)
le
modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; n)
la
sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari
in mancanza o inefficienza di quelli esistenti. 7. Per quanto riguarda gli edifici industriali e
artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria
tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti purché non
compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano
luogo a effetti negativi di natura igienica e non comportino aumento delle
superfici utili. 8. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare e mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l’altro,
riguardano: o)
il
rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la
sostituzione integrale, purché con uguale materiale e senza modificare la
volumetria delle coperture; p)
la
riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia
esterni; q)
il
rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi,
all’interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse
dai precedenti oppure all’esterno delle unità immobiliari con le stesse
caratteristiche dei precedenti; r)
la
riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e
canne fumarie; s)
la
riparazione o
sostituzione di materiali ed elementi di isolamento
e impermeabilizzazione; t)
la
riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; u)
il
restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all’interno delle proprietà
private; v)
la
riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la
costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e
tecnologici; w)
ogni
altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati
o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato. 9.
L’installazione
di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla
produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi
liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto
idrico-sanitario già in opera. 10.Per
quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate
opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la
funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico. |
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