Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 3

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Art. 10 - Manutenzione straordinaria ed ordinaria

1.   Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici.

2.   Le parti dell’edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere, ricostituite nei materiali, la loro posizione e funzione all’interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.

3.   Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell’edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte a scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione planimetrica preesistente.

4.   I servizi igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l’efficienza, possono essere realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità dell’uso originario dell’immobile o la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici.

5.   In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni d’uso.

6.   Gi interventi di manutenzione straordinaria, tra l’altro, riguardano:

a)   consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale;

b)   il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forma e di quote (d’imposta e di colmo);

c)   la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota;

d)   la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche della quota di calpestio;

e)   la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali;

f)    il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiali;

g)   l’inserimento ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni;

h)   l’apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre, solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze;

i)     il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;

j)     il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse;

k)   la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi;

l)     l’inserimento di vespai, di isolamenti termo-acustici e di altre impermeabilizzazioni;

m) le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;  

n)   la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti.

7. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici utili.

8. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l’altro, riguardano:

o)   il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la sostituzione integrale, purché con uguale materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;

p)   la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia esterni;

q)   il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all’interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dai precedenti oppure all’esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti;

r)    la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie;

s)   la  riparazione  o  sostituzione di materiali ed elementi di isolamento  e  impermeabilizzazione;

t)     la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;

u)   il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all’interno delle proprietà private;

v)   la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici;

w) ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato.

9.   L’installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.

10.Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico.

INDICE DELLE NORME

    Informatizzazione a cura di: