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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 5 NORME TRANSITORIE Art.
17 - Edifici esistenti in zona omogenea E (agricola) 1.
Gli
edifici preesistenti od in corso di costruzione alla data di entrata in
vigore del PRG siti in zona omogenea E, mantengono le destinazioni d'uso
accertate alla data di approvazione del PRG. 2.
E'
vietata ogni modifica di
destinazione in contrasto con la presente normativa. 3.
Per gli
edifici che ospitano destinazioni d'uso in contrasto con le presenti norme
sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a),b) e c),
dell'art. 31, della legge n. 457/78, senza aumento di superficie utile e/o
di volume. 4.
La
modifica di destinazione per i predetti edifici potrà essere consentita
per comprovata e valida utilizzazione in attività agroturistica. 5.
Gli
asservimenti ed i vincoli di destinazione derivanti da precedenti
normative, nonché gli impegni sottoscritti dal titolare della licenza o
concessione edilizia nei confronti del Comune all'atto del rilascio delle
stesse risultano vincolanti ai fini delle presenti norme. 6.
Dalla
data di entrata in vigore del PRG ogni casa rurale esistente è da
considerarsi a servizio della intera azienda di cui fa parte. Pertanto,
indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di
proprietà, non sarà possibile rilasciare nuove concessioni per case
rurali nella stessa azienda o parte di essa, a meno che il proprietario
della porzione di fondo con preesistente abitazione non dimostri, con
piano aziendale, di aver conservato una azienda che abbia i requisiti di
cui alla Legge Regionale 8 marzo n.13/90.E' fatto salvo quanto disposto
dal 2° comma dell'art. 36 della L.R. n. 42/77. 7.
L'area
minima di pertinenza dell'edificio rurale è desumibile dall'indice di
fabbricabilità fondiaria (IF), e dall'indice di utilizzazione fondiario e
dal volume (V) e dalla superficie utile lorda (SUL) esistenti. |
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