Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 7

DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE

Art. 24 - Disposizioni generali

1.   L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificabilità consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dalle norme di cui ai successivi articoli riferiti alle zone e ai tipi edilizi descritti.

2.   Gli usi sono denominati e classificati secondo la catalogazione Istat alle quale si rinvia per l'individuazione della classe di appartenenza.

3.   La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici deve essere indicata nei progetti edilizi e nei Piani Urbanistici di Attuazione, redatti in base alle prescrizioni delle presenti norme e delle leggi vigenti.

4.   Qualunque cambiamento della destinazione d'uso è subordinato al rilascio dell’atto autorizzativo da parte del Comune. I cambiamenti abusivi delle destinazioni d'uso dei suoli e dei fabbricati, accertati nelle forme di legge, comporteranno la applicazione delle sanzioni previste.

5.   Non potrà essere rilasciata licenza di esercizio (abitabilità, agibilità) per quelle attività che venissero insediate in locali abusivi o che abbiano ottenuto atto autorizzativo per una diversa destinazione.

6.  Nelle zone residenziali B, B1, C1, C2 e C3, al fine di evitare effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, ogni trasformazione di suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale, deve prevedere misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell’ invarianza idraulica da attuarsi secondo le modalità operative stabilite dalla Regione Marche ai sensi del comma 4 art. 10 lr n. 22 del 23 novembre 2011 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle lr n. 34/92 e n. 22/2009”.

INDICE DELLE NORME

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