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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 7 DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE Art.
24 - Disposizioni generali 1.
L'utilizzazione
delle aree, ai fini dell'edificabilità consentita dallo strumento
urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dalle
norme di cui ai successivi articoli riferiti alle zone e ai tipi edilizi
descritti. 2.
Gli usi
sono denominati e classificati secondo la catalogazione Istat alle quale
si rinvia per l'individuazione della classe di appartenenza. 3.
La
destinazione d'uso dei suoli e degli edifici deve essere indicata nei
progetti edilizi e nei Piani Urbanistici di Attuazione, redatti in base
alle prescrizioni delle presenti norme e delle leggi vigenti. 4.
Qualunque
cambiamento della destinazione d'uso è subordinato al rilascio
dell’atto autorizzativo da parte del Comune. I cambiamenti abusivi delle
destinazioni d'uso dei suoli e dei fabbricati, accertati nelle forme di
legge, comporteranno la applicazione delle sanzioni previste. 5.
Non potrà
essere rilasciata licenza di esercizio (abitabilità, agibilità) per
quelle attività che venissero insediate in locali abusivi o che abbiano
ottenuto atto autorizzativo per una diversa destinazione. 6. Nelle zone residenziali B, B1, C1, C2 e C3, al fine di evitare effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, ogni trasformazione di suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale, deve prevedere misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell’ invarianza idraulica da attuarsi secondo le modalità operative stabilite dalla Regione Marche ai sensi del comma 4 art. 10 lr n. 22 del 23 novembre 2011 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle lr n. 34/92 e n. 22/2009”. |
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