Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 7

DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE

Art. 29 - Zona omogenea E - Agricola

1.   E' destinata all'agricoltura, all'allevamento del bestiame ed agli allevamenti in acquacoltura, alla  selvicoltura, agli incolti produttivi, alla prima lavorazione e trasformazione di qualsiasi prodotto agricolo e forestale, alle attività agroturistiche, alla attività di estrazione mineraria.

2.   Le attività di cui sopra  potranno essere svolte ed esercitate da produttori singoli ed associati e con l'organizzazione produttiva da loro scelta, con la sola condizione che sia adeguatamente tutelato l'equilibrio  ecologico, rispettato l'assetto idrogeologico e quello del paesaggio.

3.   Le nuove costruzioni sono ammesse soltanto se risultano necessarie per l'esercizio delle attività e dovranno essere eseguite con tipologie tradizionali del paesaggio rurale.

4.   A tal fine ogni richiesta di concessione edilizia in zona rurale deve essere  accompagnata da documentazione fotografica dell' ambiente e nel caso di ampliamenti e ristrutturazioni, di rilievi esatti dei fabbricati esistenti.

5.   E' prescritta anche la posa a dimora di alberi ad alto fusto ogni 50 mq di area iscritta a catasto per i fabbricati rurali, in aggiunta a quelli eventualmente esistenti.

6.   Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie per le costruzioni o per ampliamenti, ristrutturazioni e  ricostruzioni  di case rurali, è subordinato alla istituzione di un vincolo " non aedificandi" da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nei terreni dell'azienda al cui servizio è costruita l'abitazione con esclusione  dell'area iscritta a catasto per il fabbricato rurale oggetto della concessione.

7.   Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per le costruzioni degli accessori è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dell’accessorio al servizio dell’attività agricola e le sanzioni per l’inosservanza del vincolo stesso.

8.   Il Comune di doterà di un registro fondiario con annessa planimetria sul quale riportare i dati catastali  dei terreni vincolanti ai sensi dei precedenti comma .              

9.   Per gli edifici esistenti, censiti ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 13/90 valgono le normative particolari di cui al successivo art. 42.

I parametri urbanistici ed edilizi sono stabiliti nei successivi articoli dal n. 40 al n. 49.
INDICE DELLE NORME

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