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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 7 DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE Art.
29 - Zona omogenea E - Agricola 1.
E'
destinata all'agricoltura, all'allevamento del bestiame ed agli
allevamenti in acquacoltura, alla selvicoltura,
agli incolti produttivi, alla prima lavorazione e trasformazione di
qualsiasi prodotto agricolo e forestale, alle attività agroturistiche,
alla attività di estrazione mineraria. 2.
Le
attività di cui sopra potranno
essere svolte ed esercitate da produttori singoli ed associati e con
l'organizzazione produttiva da loro scelta, con la sola condizione che sia
adeguatamente tutelato l'equilibrio ecologico,
rispettato l'assetto idrogeologico e quello del paesaggio. 3.
Le nuove
costruzioni sono ammesse soltanto se risultano necessarie per l'esercizio
delle attività e dovranno essere eseguite con tipologie tradizionali del
paesaggio rurale. 4.
A tal
fine ogni richiesta di concessione edilizia in zona rurale deve essere
accompagnata da documentazione fotografica dell' ambiente e nel
caso di ampliamenti e ristrutturazioni, di rilievi esatti dei fabbricati
esistenti. 5.
E'
prescritta anche la posa a dimora di alberi ad alto fusto ogni 50 mq di
area iscritta a catasto per i fabbricati rurali, in aggiunta a quelli
eventualmente esistenti. 6.
Il
rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie per le costruzioni
o per ampliamenti, ristrutturazioni e
ricostruzioni di case
rurali, è subordinato alla istituzione di un vincolo " non
aedificandi" da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, nei terreni dell'azienda al cui servizio è costruita
l'abitazione con esclusione dell'area
iscritta a catasto per il fabbricato rurale oggetto della concessione. 7.
Il
rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per le costruzioni degli
accessori è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione
che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione
dell’accessorio al servizio dell’attività agricola e le sanzioni per
l’inosservanza del vincolo stesso. 8. Il Comune di doterà di un registro fondiario con annessa planimetria sul quale riportare i dati catastali dei terreni vincolanti ai sensi dei precedenti comma . 9.
Per gli
edifici esistenti, censiti ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 13/90
valgono le normative particolari di cui al successivo art. 42. |
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