|
Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 9 NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA Art.
41 - Edifici rurali censiti e classificati 1 - Per gli edifici censiti e classificati ai sensi
dell’art. 15 della legge regionale n. 13/90, individuati
cartograficamente nella tavola B2.3, valgono le norme particolari di cui
al presente articolo. Gli stessi, suddivisi in tre categorie, sono
individuabili anche mediante le singole schede elaborate e raccolte
nell’allegato 3. 2 - Per gli edifici classificati nella categoria “A”
sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
modifiche interne, il restauro e risanamento conservativo. 3 - Gli interventi da attuare nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, non
debbono alterare i volumi e le superfici del complesso edilizio. 4 - E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso per
la residenza, per attività ricettive e ristorative e per destinazioni di
interesse pubblico limitate a quelle ricreativo-culturali con basso
concorso di pubblico. 5 - Qualsiasi nuova costruzione dovrà essere ubicata ad
una distanza minima di ml. 60 dall’edificio censito e classificato nella
categoria “A”. 6 - Non è ammessa la demolizione dell’edificio
classificato. Tutti gli interventi di cui al comma 3 sono sottoposti al
rilascio di concessione edilizia, ancorché gratuita, anche se rientranti
in normative per le quali sia sufficiente l’autorizzazione sindacale. 7 - Per gli edifici classificati nella categoria “B”
sono ammessi gli interventi previsti nel precedente comma 2, nonché la
ristrutturazione edilizia e con l’esclusione di ampliamenti. 8 - Tutti gli interventi di cui al comma precedente
devono essere finalizzati alla conservazione dell’organismo edilizio ed
al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione a
destinazioni d’uso, anche diverse da quelle precedenti, purché
compatibili con la tipologia originaria dell’edificio e nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso. 9 - Non è ammessa la completa demolizione
dell’edificio classificato. Non sono concesse modifiche alle sagome esistenti, salvo
l’eliminazione di elementi aggiuntivi impropri. 10 - Qualora l’edificio non venga più utilizzato per
la conduzione del fondo è ammesso il cambio di destinazione d’uso per
la residenza esteso anche agli annessi. 11 –Le nuove costruzioni dovranno
essere ubicate ad una
distanza minima di ml. 50 dall’edificio censito e classificato nella
categoria “B”. Gli accessori
agricoli necessari alla conduzione del fondo possono essere realizzati
secondo le norme e i parametri dimensionali previsti dalla Legge Regionale
n. 13 ad una distanza minima di ml 15 dal fabbricato censito. 12 - Per gli edifici classificati nella categoria
“C” sono ammessi tutti gli interventi previsti nella categoria
“B”, nonché la demolizione e ricostruzione senza aumento di
superficie. 13 - Ogni modifica apportata rispetto all’esistente
dovrà essere giustificata mediante la redazione di opportuna relazione
tecnica e dovrà riferirsi alle indicazioni formulate all’art. 46 del
presente capitolo. 14 - Qualora l’edificio sottoposto a demolizione e
ricostruzione ricada in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità ai
sensi del vigente codice della strada è previsto lo spostamento del sito
di costruzione alla minima distanza utile dal luogo originario. 15 - Tutti
gli edifici destinati ad uso abitativo ed al servizio dell’azienda
agricola possono essere edificati con le norme previste dalla Legge
Regionale n. 13 comprese le distanze dai fabbricati. 16 - Gli interventi di restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione,
sono sottoposti al rilascio di concessione edilizia |
INDICE DELLE NORME |
Informatizzazione a cura di: