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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 9 NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA Art.
42 - Patrimonio edilizio esistente non classificato 1 - Negli edifici rurali esistenti non classificati,
compresi quelli utilizzati per attività agrituristiche, sono consentiti,
al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e
distributivi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza
alcun aumento di volumetria. 2 - Gli edifici esistenti alla data del 27.03.1990
possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 anche se di
dimensioni superiori a mc. 1.000 e purché la eventuale ristrutturazione
avvenga senza previa integrale
demolizione. 3 - La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse,
fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che gli edifici stessi non
siano più utilizzati per la conduzione del fondo. 4 - Negli edifici utilizzati per attività
agrituristiche secondo quanto previsto dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730
e dalla L.R. 6 giugno 1987, n. 25 sono ammessi esclusivamente gli
interventi di recupero di cui al presente articolo. 5 - Le abitazioni rurali esistenti alla data del
27.03.1990 trattenute dai soggetti che abbiano posto a disposizione le
proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all'articolo 37
della legge 9 maggio 1975, n. 153 per la riforma dell'agricoltura, possono
essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con un aumento di
volumetria non superiore al 20%. |
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