Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 9

NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA

Art. 42 - Patrimonio edilizio esistente non classificato

1 - Negli edifici rurali esistenti non classificati, compresi quelli utilizzati per attività agrituristiche, sono consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.

2 - Gli edifici esistenti alla data del 27.03.1990 possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 anche se di dimensioni superiori a mc. 1.000 e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa  integrale demolizione.

3 - La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo.

4 - Negli edifici utilizzati per attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 e dalla L.R. 6 giugno 1987, n. 25 sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero di cui al presente articolo.

5 - Le abitazioni rurali esistenti alla data del 27.03.1990 trattenute dai soggetti che abbiano posto a disposizione le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all'articolo 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153 per la riforma dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con un aumento di volumetria non superiore al 20%.

INDICE DELLE NORME

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