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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
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CAPITOLO 9 NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA
Art. 50 - Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali. 1 - Le nuove costruzioni sono ammesse a condizione che
esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di
cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive
necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o
commercializzati, provengono prevalentemente delle stesse aziende
agricole. 2 - Le costruzioni di cui al presente articolo devono
essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6 febbraio
1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, o, in mancanza, con
gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla Regione. 3 - La necessità e la destinazione delle nuove
costruzioni devono risultare da una relazione illustrativa da allegare
alla domanda di concessione edilizia. 4 - Il rilascio delle concessioni edilizie è
subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda,
per almeno 10 anni, il mantenimento della
destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le
sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso. 5
- I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:
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