Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 11

NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Art. 58 - Corsi d’acqua  

1 - Negli ambiti di tutela, cartograficamente individuati, sono vietate nuove costruzioni.

2 - E’ inoltre vietato:

- qualsiasi attività estrattiva,

- il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-forestale,

- l’allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi autorizzati,

- la realizzazione di discariche e di depositi non agricoli,

- la costruzione di recinzioni delle proprietà in cemento o con reti metalliche (salvo quelle mascherate da siepi).

- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, i silos e gli impianti per allevamenti zootecnici.

3 - E’ consentita la costruzione dell’edificio da destinare ad abitazione principale dell’azienda agricola qualora quest’ultima ne fosse sprovvista.

4 - Non è ammessa la costruzione di un secondo edificio con destinazione ad abitazione principale qualora sia subordinato alla destinazione ad annesso agricolo di quello esistente.

5 - Per gli edifici rurali esistenti, con esclusione di quelli individuati di interesse storico, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza aumenti di volumetria e di altezze.

6 - Sono inoltre fatte salve le opere fluviali atte a prevenire esondazioni purché sottoposte alla dichiarazione di compatibilità ambientale.

7 - E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti e dei relativi tracciati.

8 - Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi solo se volti anche alla riqualificazione dell’ambiente fluviale e vallivo.

9 - Tutte le specie arboree esistenti lungo le strade, le scarpate ed i corsi d’acqua, nonché quelle all’interno dei fondi comprese le alberature, i filari e le siepi, devono essere mantenute ed incrementate. E’ comunque vietato l’abbattimento, senza sostituzione, di qualunque formazione vegetale esistente. E’ vietata l’introduzione di specie arboree infestanti o comunque non autoctone; le nuove piantumazioni dovranno rispettare le caratteristiche emergenti individuate nelle tavole  B 2.2.

10 - E’ vietata l’aratura di profondità superiore a ml. 0,50 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margina della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate; la suddetta aratura di profondità è comunque vietata nella fascia contigua di ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine dei corsi d’acqua. Nella fascia di ml. 3 a partire dallo stesso punto è inoltre vietata qualunque forma di aratura o di dissodamento.

11 - All’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche.

12 - Sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione del territorio con esclusione di quelli di cui al comma precedente.

13 - Sono consentite le opere relative ai progetti di recupero ambientale.

INDICE DELLE NORME

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