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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 11 NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE Art.
58 - Corsi d’acqua 1 - Negli ambiti di tutela, cartograficamente
individuati, sono vietate nuove costruzioni. 2 - E’ inoltre vietato: - qualsiasi attività estrattiva, - il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade
fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti
all’attività agro-forestale, - l’allestimento di impianti, percorsi, tracciati per
attività sportiva da esercitarsi con mezzi autorizzati, - la realizzazione di discariche e di depositi non
agricoli, - la costruzione di recinzioni delle proprietà in
cemento o con reti metalliche (salvo quelle mascherate da siepi). - la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali
non agricoli, i silos e gli impianti per allevamenti zootecnici. 3 - E’ consentita la costruzione dell’edificio da
destinare ad abitazione principale dell’azienda agricola qualora
quest’ultima ne fosse sprovvista. 4 - Non è ammessa la costruzione di un secondo edificio
con destinazione ad abitazione principale qualora sia subordinato alla
destinazione ad annesso agricolo di quello esistente. 5 - Per gli edifici rurali esistenti, con esclusione di
quelli individuati di interesse storico, sono consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo senza aumenti di volumetria e di altezze. 6 - Sono inoltre fatte salve le opere fluviali atte a
prevenire esondazioni purché sottoposte alla dichiarazione di
compatibilità ambientale. 7 - E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali
esistenti e dei relativi tracciati. 8 - Gli interventi connessi con le esigenze produttive
delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi solo se volti anche alla
riqualificazione dell’ambiente fluviale e vallivo. 9 - Tutte le specie arboree esistenti lungo le strade,
le scarpate ed i corsi d’acqua, nonché quelle all’interno dei fondi
comprese le alberature, i filari e le siepi, devono essere mantenute ed
incrementate. E’ comunque vietato l’abbattimento, senza sostituzione,
di qualunque formazione vegetale esistente. E’ vietata l’introduzione
di specie arboree infestanti o comunque non autoctone; le nuove
piantumazioni dovranno rispettare le caratteristiche emergenti individuate
nelle tavole B 2.2. 10 - E’ vietata l’aratura di profondità superiore a
ml. 0,50 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margina della
vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate;
la suddetta aratura di profondità è comunque vietata nella fascia
contigua di ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno
dell’argine dei corsi d’acqua. Nella fascia di ml. 3 a partire dallo
stesso punto è inoltre vietata qualunque forma di aratura o di
dissodamento. 11 - All’interno del corpo idrico è vietata qualunque
trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli
interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione
riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia
del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed
alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che
impiantistiche. 12 - Sono vietati gli interventi di rilevante
trasformazione del territorio con esclusione di quelli di cui al comma
precedente. 13 - Sono consentite le opere relative ai progetti di
recupero ambientale. |
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