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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 11 NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE Art.
59 - Crinali 1 - Le aree di tutela, stabile in rapporto alla classe
di appartenenza del crinale stesso ed in relazione allo stato di
compromissione dei luoghi, sono individuate cartograficamente nella Tav.
B2.1. 2 - In entrambi i livelli sono vietati: - ogni nuova costruzione, comprese quelle da destinare
ad abitazione principale della azienda agricola; - i silos ed i depositi agricoli; - i nuovi interventi edilizi di tipo residenziale ed
ogni altra costruzione non amovibile; - qualsiasi attività estrattiva; - il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade
fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti
all’attività agro-forestale; - l’allestimento di impianti, percorsi, tracciati per
attività sportiva da esercitarsi con mezzi autorizzati; - la realizzazione di discariche e di depositi; - la costruzione di recinzioni delle proprietà in
cemento o con reti metalliche (salvo quelle mascherate da siepi); - la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali
non agricoli e gli impianti per allevamenti zootecnici. 3 - Per gli edifici rurali esistenti, con esclusione di
quelli censiti ed individuati
all’art. 44, sono consentiti
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo senza aumenti di volumetria e di altezze. 4 - Nell’ambito di tutela del livello 2 è consentita
al costruzione dell’edificio da destinare ad abitazione principale
dell’azienda agricola qualora quest’ultima ne fosse sprovvista e
previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale ai sensi
dell’art. 63-ter delle NTA del PPAR. 5 - Non è ammessa la costruzione di un secondo edificio
con destinazione ad abitazione principale, nell’ambito di tutela del
livello 2, qualora sia subordinato alla destinazione ad annesso agricolo
di quello esistente. 6 - E’ vietata l’apposizione ai lati delle strade di
cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura con la sola
esclusione della segnaletica stradale. 7 - Sono consentite le opere relative ai progetti di
recupero ambientale. Sono consentite altresì le opere legate alla
distribuzione dei servizi tecnici e le opere pubbliche previa verifica di
compatibilità paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 63-ter delle NTA
del PPAR. 8 - E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali
esistenti e dei relativi tracciati. 9 - E’ prescritta la salvaguardia delle specie
autoctone ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui
giovani. 10 - Devono essere tutelate le alberature, i filari e
gli individui isolati che residuano dal paesaggio agrario storico. E’
comunque vietato l’abbattimento, senza sostituzione, di qualunque
formazione vegetale esistente. 11 - E’ vietata l’introduzione di specie arboree
infestanti o comunque non autoctone; le nuove piantumazioni dovranno
rispettare le caratteristiche emergenti individuate nella tavola B.2.2. |
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