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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 11 NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE Art.
61 - Patrimonio botanico-vegetazionale. Generalità 1 - Nelle aree cartograficamente delimitate ed
individuate nella tavola B2.2 è fatto divieto di: - alterare l’assetto idrogeologico, - costruire ogni nuova edificazione ed ampliare gli
edifici esistenti, - realizzare discariche e depositi di materiali non
agricoli, - aprire nuove cave ed ampliare quelle esistenti, - costruire recinzioni di proprietà in cemento o con
reti metalliche, salvo quelle mascherate da siepi, - installare tralicci, antenne e strutture similari, - apporre cartelli e manufatti pubblicitari, escluso la
segnaletica stradale e turistica, - allestite tracciati, percorsi ed impianti sportivi da
esercitarsi con mezzi motorizzati, - introdurre specie non autoctone, - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle sedi
strade con eccezione di quelli di servizio e quelli occorrenti alle
attività agro-industriali. 2 - Sono consentite le opere relative ai progetti di
recupero ambientale. Sono consentite altresì le opere legate alla
distribuzione dei servizi tecnici e le opere pubbliche previa verifica di
compatibilità paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 63-ter delle Nta
del Ppar. |
INDICE DELLE NORME |
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