Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 11

NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Art. 66 - Edifici e manufatti storici extraurbani

1 - Per gli edifici classificati ed  individuati nella tavola B2.3 del Piano è stabilito un ambito di tutela, misurato a partire dal perimetro dell’edificio stesso di ml. 150 all’interno del quale è vietato:

a) - ogni nuova edificazione e l’ampliamento di edifici esistenti;

b) - l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto;

c) - l’allestimento di tracciati, percorsi, impianti sportivi da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) - l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari;

e) - l’apertura di nuove cave e l’ampliamento delle esistenti;

f) - la realizzazione di depositi di materiali non agricoli;

g) - la costruzione in muratura delle recinzioni di proprietà.

2 - Per gli edifici,  il cui ambito è individuato cartograficamente si applicano i vincoli ed i limiti di cui al comma precedente.

3 - Sono consentiti, per gli edifici individuati, unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,  modifiche interne, il restauro e risanamento conservativo. E’ vietato il cambio di destinazione d’uso.

4 - Gli interventi da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici del complesso edilizio.

Il rinnovamento o la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici devono mantenere, ricostruite nei materiali, la loro posizione e funzione all’interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.

5 - Non è ammessa la demolizione dell’edificio classificato. Tutti gli interventi di cui al comma 3 sono sottoposti al rilascio di concessione edilizia, ancorché gratuita, anche se rientranti in normative per le quali sia sufficiente l’autorizzazione sindacale o la presentazione di semplice comunicazione.

6 - Sono inoltre vietate, all’interno dell’ambito di tutela, le opere di trasformazione e di bonifica agrarie ed i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno.

7 - Qualora l’ambito di tutela includa aree zonizzate le norme di queste ultime prevalgono sulla tutela.
INDICE DELLE NORME

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