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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 11 NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE Art. 66 - Edifici e
manufatti storici extraurbani 1 - Per gli edifici classificati ed
individuati nella tavola B2.3 del Piano è stabilito un ambito di
tutela, misurato a partire dal perimetro dell’edificio stesso di ml. 150
all’interno del quale è vietato: a) - ogni nuova edificazione e l’ampliamento di
edifici esistenti; b) - l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di
alto fusto; c) - l’allestimento di tracciati, percorsi, impianti
sportivi da esercitarsi con mezzi motorizzati; d) - l’apposizione di cartelli e manufatti
pubblicitari; e) - l’apertura di nuove cave e l’ampliamento delle
esistenti; f) - la realizzazione di depositi di materiali non
agricoli; g) - la costruzione in muratura delle recinzioni di
proprietà. 2 - Per gli edifici,
il cui ambito è individuato cartograficamente si applicano i
vincoli ed i limiti di cui al comma precedente. 3 - Sono consentiti, per gli edifici individuati,
unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
modifiche interne, il restauro e risanamento conservativo. E’
vietato il cambio di destinazione d’uso. 4 - Gli interventi da attuare nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, non
debbono alterare i volumi e le superfici del complesso edilizio. Il rinnovamento o la sostituzione di parti anche
strutturali degli edifici devono mantenere, ricostruite nei materiali, la
loro posizione e funzione all’interno del preesistente sistema
strutturale e distributivo. 5 - Non è ammessa la demolizione dell’edificio
classificato. Tutti gli interventi di cui al comma 3 sono sottoposti al
rilascio di concessione edilizia, ancorché gratuita, anche se rientranti
in normative per le quali sia sufficiente l’autorizzazione sindacale o
la presentazione di semplice comunicazione. 6 - Sono inoltre vietate, all’interno dell’ambito di
tutela, le opere di trasformazione e di bonifica agrarie ed i movimenti di
terreno che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del
terreno. |
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