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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 3 TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI Art. 8 - Ristrutturazione urbanistica ed edilizia 1.
Sono
interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire
l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del
disegno di lotti, degli isolati e della rete stradale. 2.
Non sono
consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica in assenza di uno
specifico strumento urbanistico che ne disciplini l’attuazione e la
normativa. 3.
Sono
interventi di ristrutturazione edilizia tutti quelli finalizzati alla
trasformazione dell’organismo edilizio in rapporto a nuove esigenze
funzionali con un insieme sistematico di opere che, pur senza arrivare
alla demolizione completa con ricostruzione, possono portare ad un
organismo completamente diverso da quello esistente. 4.
Le opere
di modifica e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
nonché l’inserimento di nuovi elementi o impianti non sono condizionati
ne alla destinazione ne alla tipologia originariamente proprie
dell’edificio. 5.
Gli
interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare, tra
l’altro, le seguenti opere: a)
rifacimento
dell’ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni
planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi
strutturali; b)
demolizione
di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni; c)
demolizione
e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei
sistemi statici e con spostamenti; d)
demolizione
e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura, anche con
modifiche di quote; e)
costruzione
di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni; f)
demolizione
parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo
parametri fissati, ove necessario, dalla normativa di apposito piano di
recupero e a condizione che l’intervento non muti l’assetto
urbanistico in cui l’edificio è inserito; g)
sopraelevazioni
e ampliamenti; h)
realizzazione
di nuove aperture sulle murature perimetrali; i)
riorganizzazione
dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di uso
comune. |
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