Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 3

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Art. 9 - Restauro e risanamento conservativo

1.   Sono interventi di restauro e risanamento conservativo tutti quelli finalizzati alla conservazione dell’organismo edilizio e al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d’uso con esso compatibili, anche diverse da quelle precedenti.

2.   Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono coinvolgere tutte le componenti dell’organismo edilizio (formali, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso.

3.   Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi di quelli di manutenzione straordinaria allorché siano aggregati in un “insieme sistematico” , riguardano, tra l’altro, le seguenti opere:

a)   consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura, balconi); vanno considerate come parte integrante dell’edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che - pur risultando conseguenti ad alterazioni dell’impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all’organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo;

b)   ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all’impianto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare;

c)   inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio;

d)   riordino delle aperture, anche con modificazioni dell’impianto distributivo interno.

4.   La modifica della destinazione d’uso è consentita, purché ammessa dalle presenti norme e purché compatibile con il carattere storico-artistico dell’edificio e della sua struttura e tipologia originaria.

INDICE DELLE NORME

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