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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 3 TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI Art.
9 - Restauro e risanamento conservativo 1.
Sono
interventi di restauro e risanamento conservativo tutti quelli finalizzati
alla conservazione dell’organismo edilizio e al miglioramento della
funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d’uso con esso
compatibili, anche diverse da quelle precedenti. 2.
Tali
interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono
coinvolgere tutte le componenti dell’organismo edilizio (formali,
strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso. 3.
Gli
interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi di quelli
di manutenzione straordinaria allorché siano aggregati in un “insieme
sistematico” , riguardano, tra l’altro, le seguenti opere: a)
consolidamento,
ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura, balconi);
vanno considerate come parte integrante dell’edificio anche quelle
aggiunte o modificazioni che - pur risultando conseguenti ad alterazioni
dell’impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali e
correttezza di forme, completamente assimilate all’organismo edilizio e
costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo; b)
ripristino
di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente
estranee, per tecnologia, forma e materiali, all’impianto architettonico
(quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per
giardini e orti) e quindi da eliminare; c)
inserimento
di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso
(quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre
nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali
dell’organismo edilizio; d)
riordino
delle aperture, anche con modificazioni dell’impianto distributivo
interno. 4.
La
modifica della destinazione d’uso è consentita, purché ammessa dalle
presenti norme e purché compatibile con il carattere storico-artistico
dell’edificio e della sua struttura e tipologia originaria. |
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