Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III  

Capo III - ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE

17/1 - E AREA ESTERNA AI CENTRI EDIFICATI

Area non  soggetta a  particolari  tutele destinata  ad  usi agricoli, agli allevamenti del bestiame ed alle attività  di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli.  

Sono  consentiti  solo   interventi  atti   a  favorire   il mantenimento,  la  riqualificazione  e  lo  sviluppo   delle attività agricole e zootecniche,  comunque non in  contrasto con l'equilibrio naturale.  

E' ammessa l'apertura di cave  alle seguenti condizioni:  il progetto di  massima  della cava  deve  ottenere  il  parere favorevole  della  Commissione  Edilizia  e  del   Consiglio Comunale.

A seguito  del parere  favorevole di  cui sopra,  anche  con eventuali   prescrizioni,   potrà    seguire   l'iter    per l'approvazione da parte di altri Organi preposti in  materia di cave (Corpo Forestale, Regione Marche, ecc..)

Nel caso  di pareri  favorevoli  degli Organi  preposti,  il progetto esecutivo  dovrà  avere l'approvazione  finale  dal Consiglio  Comunale   il   quale   potrà   porre   ulteriori prescrizioni o condizioni.

Le pratiche in  corso, al momento  di adozione del  presente piano, dovranno ottenere il  parere e l'approvazione  finale da parte del Consiglio Comunale.  

I movimenti di terra che dovessero apparire giustificati per l'uso agricolo dei  suoli, interessanti  estese porzioni  di territorio,  dovranno  essere  autorizzati  dal  Sindaco  su parere della Commissione Edilizia.  

Per  le   eventuali   cave   abbandonate   dovranno   essere predisposti appositi  piani di  recupero: destinando  quelle umide alla nidificazione dell'avifauna  e favorendo con  una opportuna sistemazione attività di osservazione e di studio; privilegiando   il   ripristino   dell'attività   agricola;

prevedendo il rimboschimento nei casi di forte pendenza.  

E'  vietata  la  demolizione  dei  manufatti  agricoli   che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art. 15, punti  3 e 5  delle N.T.A.  del  P.P.A.R., individuabili  sulla  base della cartografia I.G.M. 1892 -  95 salvo verifica  puntuale del bene, del suo attuale carattere extraurbano e della  sua persistenza,  verifica   da   effettuare   all'interno   del censimento previsto dall'art. 15 della L.R. 13/90.     

L'Amministrazione provvederà al censimento, di cui  all'art.15 della L.R.  13/90, di  tutti gli  edifici del  territorio agricolo,  alla  classificazione,  alla  valutazione,   alla compilazione dell'elenco degli edifici che rivestono  valore storico  ed  architettonico  e  alla  determinazione   degli interventi possibili.  

Fino all'espletamento del censimento della  classificazione, delle valutazione, della  compilazione dell'elenco dei  beni storico - architettonici, di  cui  all'art. 15  comma 2 L.R. 13/90  e   dell'identificazione  del   tipo  di   intervento compatibili con le singole costruzioni, con gli indirizzi  e le prescrizioni delle relative aree, . possibile autorizzare i soli  interventi di  manutenzione ordinaria,  manutenzione straordinaria  risanamento  conservativo   e  restauro.   E' consentito l'intervento di "Ristrutturazione edilizia" prima del censimento generale a condizione che venga effettuato il censimento  parziale   sulle   singole   domande   inoltrate all'Amministrazione Comunale.  

Per le  case coloniche  con bigattiera  centrale a  crociera sono  ammessi  solo  interventi  di  manutenzione  ordinaria, risanamento conservativo, restauro.  

Strade, corsi d'acqua, filari e alberature sono  considerati elementi strutturanti il territorio rurale. Gli  interventi, pertanto, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:  

Strade:  mantenimento  delle  dimensioni  e   dell'andamento originario. Sono  consentiti  adeguamenti  solo  se  ritenuti necessari per motivi di sicurezza viaria;  

Corsi d'acqua: mantenimento  dell'ampiezza e  dell'andamento degli alvei senza opere di colmata ;  

Filari  e   alberate   non  da   produzione:   mantenimento, incremento e sostituzione di alberi in  caso di morie  lungo strade comunali e  corsi d'acqua,  mantenimento delle  siepi vive lungo le scarpate; la fascia  alberata va collocata  ad una distanza di m. 1 dal confine stradale e sul bordo estremo delle scarpate.  

Specie arboree: e' ammesso il  cambiamento delle colture  in atto e l'introduzione di nuove colture. Qualora alterino gli elementi strutturanti  il territorio  (strade, corsi  d'acqua, filari e alberate)  dovrà essere richiesto  il parere  della Commissione Edilizia.  

Elementi diffusi del paesaggio agrario: Per  gli  elementi  diffusi  è   stabilito  il  divieto di distruzione o manomissioni degli elementi stessi ,indipendentemente dal loro riscontro cartografico , ma in virtù della loro stessa presenza sul territorio ,salvo ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto  della L.R. 10 gennaio 1987, n. 8  e della L.R. 13 Marzo 1985,  n.7 con le seguenti prescrizioni:  

1)   sono vietati:

   -    abbattimento delle essenze arboree e arbustive autoctone (spontanee nel territorio)

    -          riduzione della copertura boschiva con dissodamento

    -          introduzione di specie estranee e/o infestanti  

2) E’ consentito :

   -  abbattimento  della  vegetazione  infestante  ( robinia, allanto)

   - abbattimento delle essenze arboree e arbustive, in caso di inderogabile esigenze  attinenti la  realizzazione di  opere pubbliche.

L'autorizzazione all'abbattimento è rilasciato dagli  organi chiamati  all'approvazione  dei  progetti,  previa  verifica dell’impossibilità di soluzione tecnicamente valide  diverse da quelle comportanti l'abbattimento.     

Macchie e boschi residui di latifoglie  

Aggruppamenti boschivi naturali e  seminaturali anche se  di dimensioni ridotte poste all'interno di campi coltivati e in aree distanti da pi. vasti complessi boschivi.  

1) sono vietati:

- accensioni di fuochi all'interno del bosco

- attività che in qualche  misura alternino la  composizione floristica

- introduzione di specie non autoctone

- opere  di  qualsiasi tipo  che  possono  compromettere  il mantenimento del bosco.  

2) sono permessi:

- interventi rivolti a facilitare l'espansione delle  cenosi forestali originarie,  nelle  radure  e  in  aree  marginali adiacenti con processi di ricolonizzazione in atto.

Tale ricostituzione potrà avvenire con la messa a dimora  di specie arboree  e arbustive  autoctone,  la cui  scelta  non potrà discostarsi dai tipi vegetanti allo stato spontaneo.   

Vegetazione ripariale  

Superfici occupate dalla vegetazione  ripariale e su  quelle aree prospicienti  nelle  quali è  in  atto  un processo  di espansione della stessa.  

1) E' vietata:

-  attività   che  in   qualche  misura   compromettono   il mantenimento del tipo di vegetazione

-  distruzione  o   danneggiamento  delle  specie   vegetali autoctone

- introduzione di specie estranee al tipo di ambiente

- alterazione geomorfologica del terreno

-  captazione   di  quantitativi   di  acqua   che   possono compromettere il mantenimento della vegetazione ripariale.  

2) E' permesso:

- ricostruzione della  vegetazione ripariale  nei tratti  di maggiore  depauperamento  o   dove  è  stata   completamente soppressa, tramite  piantumazione  di specie  autoctone  nel rispetto della successione naturale.

-  graduale   eliminazione   delle   specie   infestanti   e ricostruzione della vegetazione ripariale come definito  nel punto precedente.  

Alberature ed elementi arborei isolati  o a piccoli  gruppi, siepi Carattere  prioritario  di  tutela   va  dato  alle   specie autoctone  che   nel   caso   specifico   sono   soprattutto rappresentate da esemplari di querce.

Riguardo a quest'ultimi, numerosi  sono gli elementi  adulti distribuiti nel paesaggio  agrario, ma  pochissimi sono  gli individui  giovani   che   potranno   assicurare   il   loro rinnovamento nei decenni futuri.

Per tale  motivo  la tutela  va  estesa anche  alle  giovani piante arboree di piccole dimensioni.

Le alberate  (oliveti,  aceri o  olmi  maritati  alla  vite, ecc.),  i  filari  e  gli  individui  isolati  (gelsi,  oli) rivestono  importanza  essenzialmente  dal  punto  di  vista paesaggistico, ornamentale  e  caratterizzano  il  paesaggio rurale. Quali componenti del paesaggio agrario vanno  intesi essenzialmente dal punto di vista storico-culturale, e  come tali  devono   essere   tutelati   e   salvaguardati   dalla distruzione.

Aree con vegetazione scarsa o nulla ( con buona potenzialità per il ripristino della vegetazione arborea naturale)  

Esistono appezzamenti non pi. utilizzati  per le colture  in cui  è  in  atto  un  processo  di  ricolonizzazione   della vegetazione; in  taluni  casi  si  osserva  la  presenza  di elementi diffusi  come  esemplari  isolati  o  a  gruppi  di piccole  querce,   o   di  altri   arbusti   spontanei   che suggeriscono già il tipo di vegetazione da adottare nel caso di eventuali ampliamenti del verde.  

1) sono vietati

- utilizzazione di scarpate e aree  incolte per depositi  di materiale di alcun tipo, nonché inquinamento con scarichi  o discariche.

- rimboschimento  con conifere  nel  caso di  interventi  di espansione della vegetazione arborea.

- introduzione di  specie infestanti come  alloro o  robinia per nuove espansioni del verde.

2) è permesso:

- posa  a  dimora di  specie  vegetali arbustive  e  arboree autoctone per l'espansione della vegetazione boschiva.

- per  le  aree  incolte  (tra  la  strada  statale  e  la ferrovia), un'eventuale  operazione di  rinverdimento  potrà essere effettuata con piccole piante a portamento  arbustivo quale tamerici, pitosforo e oleandro.

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