TITOLO III
Capo III - ZONE
PRODUTTIVE ED AGRICOLE
17/1a
COSTRUZIONI
Sono previste le seguenti costruzioni:
a) abitazioni
necessarie per
l'esercizio dell'attività
agricola nonché
l'ampliamento o
ricostruzione di
quelle
preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
b) annessi agricoli
necessari alla conduzione
del fondo:
silos, frantoi,
mulini, serbatoi
idrici, depositi
per
attrezzi e macchine, stalle, locali
per la conservazione e
la prima trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici,
impianti tecnici
c) costruzioni
per allevamenti
zootecnici di
tipo
industriale con
relativi impianti
e servizi
lagoni di
accumulo
per la
raccolta di
liquami di
origine
zootecnica - serre.
d) costruzione
per attività industrializzate
adibite alla
manipolazione,
conservazione, prima
trasformazione dei
prodotti agricoli
e zootecnici
con relativi
impianti e
servizi con annessa un alloggio per il custode di
superficie
utile max di mq. 120,00.
La localizzazione
degli impianti di
cui agli ultimi
due
punti è subordinata a delibera del Consiglio
Comunale.
e) opera
di pubblica
utilità che
debbono sorgere
necessariamente in zone agricole.
Nell'area omogenea "E" . inoltre
possibile insediare edifici
per industrie
estrattive e
cave, impianti
tecnologici
(stazioni ENEL, SNAM,
SIP, ecc.) gli esercizi
pubblici di
cui alla Legge cui n. 524
del 14/10/1974 e gli esercizi di
vendita al dettaglio di cui alla
Legge n.426 del 11/6/1971
se previsti nei rispettivi piani di settore.
Il rilascio
della concessione
è subordinato
alla
deliberazione del Consiglio Comunale circa l'idoneità dell'
area prescelta per tipo di utilizzazione nei
confronti delle
infrastrutture presenti e di quelle necessarie,
nonché alla
esistenza
dei pubblici
servizi necessari
per l'insediamento.
Gli ampliamenti
e le nuove
costruzioni di
abitazioni e
accessori debbono
rispettare i seguenti
parametri, fatto
salvo quanto disposto dalla L.R. 13/90:
a) Indice
fondiario: 0,03
mc/mq; quando
gli accessori
agricoli siano
separati dalla abitazione
è consentito
un
indice aggiuntivo IF=0,03 mc/mq.
b) Altezza dei fabbricati; ml. 7,50 misurati a
valle
c) Distacco dai confini, m. 20,00 per
gli ampliamenti e le
ristrutturazioni
di fabbricati
esistenti a
distanza
inferiore alla minima, tali interventi non debbono
avvenire
verso i confini posti a distanza inferiore a
quella minima.
d) Distanza dai fabbricati di
diversa proprietà ml. 40,00,
ml. 50,00 da edifici
con caratteristiche architettoniche
e
ambientali
significative censiti
dall'Amministrazione
Comunale.
e) Distanza dalle strade art. 4 D.M. 1.04.68
La densità
fondiaria è
calcolata sul
fondo unitario,
appezzamenti accorpati;
non costituiscono separazione
del
fondo strade vicinali
e interpoderali, canali ,e
fossi di
acque non pubbliche e comunque
quanto disposto dall'art. 2
della L.R. 13/90.
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