Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III  

Capo III - ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE

17/1a COSTRUZIONI

Sono previste le seguenti costruzioni:

a)  abitazioni  necessarie  per  l'esercizio   dell'attività agricola nonché  l'ampliamento  o  ricostruzione  di  quelle preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;  

b) annessi  agricoli necessari  alla conduzione  del  fondo: silos,  frantoi,  mulini,  serbatoi  idrici,  depositi   per attrezzi e macchine, stalle, locali  per la conservazione  e la prima trasformazione dei  prodotti agricoli e  zootecnici, impianti tecnici  

c)  costruzioni   per   allevamenti   zootecnici   di   tipo industriale  con  relativi  impianti  e  servizi  lagoni  di accumulo   per   la   raccolta   di   liquami   di   origine zootecnica - serre.  

d) costruzione  per attività  industrializzate adibite  alla manipolazione,  conservazione,   prima  trasformazione   dei prodotti agricoli  e  zootecnici  con  relativi  impianti  e servizi con annessa un alloggio per il custode di superficie utile max di mq. 120,00. La localizzazione  degli impianti  di  cui agli  ultimi  due punti è subordinata a delibera del Consiglio Comunale.  

e)  opera   di   pubblica  utilità   che   debbono   sorgere necessariamente in zone agricole.  

Nell'area omogenea "E" . inoltre possibile insediare edifici per  industrie  estrattive  e  cave,  impianti   tecnologici (stazioni ENEL, SNAM,  SIP, ecc.) gli  esercizi pubblici  di cui alla Legge cui n. 524  del 14/10/1974 e gli esercizi  di vendita al dettaglio di cui alla  Legge n.426 del  11/6/1971 se previsti nei rispettivi piani di settore.  

Il   rilascio   della   concessione   è   subordinato   alla deliberazione del Consiglio Comunale circa l'idoneità dell' area prescelta per tipo di utilizzazione nei confronti delle infrastrutture presenti e di quelle necessarie, nonché  alla esistenza   dei   pubblici   servizi   necessari   per    l'insediamento.  

Gli ampliamenti  e  le nuove  costruzioni  di  abitazioni  e accessori debbono  rispettare  i seguenti  parametri,  fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 13/90:  

a)  Indice  fondiario:  0,03  mc/mq;  quando  gli  accessori agricoli siano  separati dalla  abitazione è  consentito  un indice aggiuntivo IF=0,03 mc/mq.  

b) Altezza dei fabbricati; ml. 7,50 misurati a valle  

c) Distacco dai confini, m. 20,00 per  gli ampliamenti e  le ristrutturazioni  di   fabbricati   esistenti   a   distanza inferiore alla minima, tali interventi non debbono  avvenire verso i confini posti a distanza inferiore a quella minima.  

d) Distanza dai fabbricati di  diversa proprietà ml.  40,00, ml. 50,00 da edifici  con caratteristiche architettoniche  e ambientali   significative   censiti    dall'Amministrazione Comunale.  

e) Distanza dalle strade art. 4 D.M. 1.04.68 La  densità  fondiaria  è  calcolata  sul  fondo   unitario, appezzamenti accorpati;  non costituiscono  separazione  del fondo strade vicinali  e interpoderali, canali  ,e fossi  di acque non pubbliche e comunque  quanto disposto dall'art.  2 della L.R. 13/90. 

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

    Informatizzazione a cura di: