Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III  

Capo III - ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE

17/1b - ABITAZIONI E ANNESSI AGRICOLI PER LA CONDUZIONE DEL FONDO

1-Tipi d'intervento previsti:  

a)  manutenzione   ordinaria,  manutenzione   straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'abitazione;  

b) ampliamenti  dell'abitazione al  solo fine  di  adeguarla alle esigenze  abitative del  nucleo familiare,  fino ad  un massimo di densità fondiaria di 0,03 mc/mq, sono fatti salvi i disposti dall'art.  6/5. comma della  L.R. 13/90 e  quelli della L.R. n. 34/75.

Gli ampliamenti potranno  avvenire solo attraverso  aggiunte in aderenza di corpi di fabbrica.

Il volume dell'intero complesso abitativo non dovrà comunque superare mc.  1000  e potranno  non  osservare  le  distanze minime di ml. 20 dai confini interni.

- demolizione con e senza ricostruzione di annessi agricoli;

-  costruzioni  di  nuovi  annessi  agricoli  con   l'indice fondiario   aggiuntivo   di   0,03   quando   sia   staccato dall'abitazione, secondo quanto  disposto dall'art. 8  della L.R. 13/90.  

c) demolizione  con  ricostruzione di  singoli  manufatti  o dell'intero complesso  edilizio compresa  la casa  colonica, secondo quanto  disposto  dall'art. 5  coma  1.  della  L.R. 13/90, tranne per  gli edifici compresi  nell'elenco di  cui all'art. 15 coma 2. della L.R.  13/90, al fine esclusivo  di garantire   lo   sviluppo   dell'azienda   e   soddisfacenti condizioni abitative  al  nucleo familiare  che  conduce  il fondo nel rispetto dell'indice fondiario  (0,03 c/mq) e  con il limite massimo di mc. 1.000.  

d) Costruzioni  di nuove  abitazioni  sui fondi  senza  casa frazionati da almeno  3 anni  alla data  di richiesta  della concessione.

La  costruzione  è   consentita  nel  rispetto   dell'indice fondiario ( 0,03 mc/q) con riferimento alla situazione della proprietà esistente prima della richiesta di concessione.  

Gli edifici e le parti di  edificio ricostruiti o  costruiti ex-novo ampliati o ristrutturati dovranno essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.  

e) Case e annessi agricoli esistenti.

Oltre quanto prescritto nei commi precedenti si precisa  che qualsiasi intervento  che interessi  una casa  agricola e  i relativi  annessi   .   subordinata   all'espletamento   del censimento dei  fabbricati  rurali, ai  sensi  dell'art.  15 comma 1 della L.R. 13/90.  

In adeguamento  alle  disposizioni di  cui  al comma  2  del suddetto  articolo  e  alle  disposizioni  del  P.P.A.R.  il censimento è  accompagnato  da  una  indagine,  condotta  in conformità alle indicazioni contenute nella C.R. 6/1992.  

Fino all'espletamento delle suddette  operazioni al fine  di dare  risposte   ad  eventuali   richieste  di   intervento, l'Ufficio  Tecnico  Comunale  può  svolgere  una   specifica indagine sull'edificio oggetto della richiesta d'intervento.  

I risultati dell'indagine sono oggetto di valutazione  della Commissione Edilizia integrata ai sensi della L.R. 24/84  la quale esprime parere sulla classificazione dell'edificio  in ragione del suo valore   storico-documentale e del  contesto paesistico ambientale.  

Il P.R.G. stabilisce i seguenti criteri di  classificazione, i relativi  interventi  ammessi  e  le  eventuali  procedure abitative particolari.  

Le schede di censimento e di classificazione degli  edifici, potranno  altresì  contenere  prescrizioni  particolari,  in ragione di  specifici  elementi individuati  sui  fabbricati censiti.  

Case agricole di classe A

Sono quelle di maggior valore storico architettonico,  anche in considerazione delle relazioni con il paesaggio e con  la vegetazione circostante.

Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria

- Manutenzione straordinaria

- Restauro

- Risanamento conservativo

Nel caso in cui  ci sia necessita  di una nuova  abitazione, occorre presentare un progetto  preliminare per valutare  le scelte del sito, le distanze dagli elementi da tutelare,  le caratteristiche   tipologiche   della   nuova   costruzione; distanza di  ml. 50  dall'abitazione di  classe A  (art.  15 comma 5 della L.R. 13/90)  

Case Agricole classe B

Case agricole che per configurazione  tipologica e/o per  la qualità di alcuni particolari elementi costruttivi rivestono un valore di testimonianza dell'edificio rurale.

Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria

- Manutenzione straordinaria

- Modifiche interne

- Risanamento conservativo

- Ristrutturazione Edilizia

Demolizione e ricostruzione senza variazioni dell'esistente sia nel  volume che  in  altezza nei  casi  in cui  ci  sono comprovate esigenze di carattere  statico da non  permettere un nuovo recupero; aumento di volume mediante accorpamenti. Progetto preliminare che  dimostri la  precarie statica  e l'essenza di particolari  valori e  l'adeguatezza del  nuovo edificio con l'ambiente e paesaggio circostante.  

Case agricole classe C

Case agricole che non rivestono interesse storico ambientale e/o di recente costruzione.

Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria

- Manutenzione straordinaria

- Modifiche interne

- Ristrutturazione Edilizia

- Demolizione con ricostruzione senza variazione del volume   e della altezza dell'esistente.

- Demolizione con ricostruzione con variazioni del volume e    delle altezze dell'edificio esistente.

Le  sistemazioni  esterne   dovranno  essere  precisate   nel progetto con particolare attenzione per le case di classe A, che dovranno riproporre  i caratteri dell'ambiente  agricolo tradizionale.  

Annessi Agricoli

Negli annessi  agricoli  compresi  nell'area  di  pertinenza dell'edificio principale, sono  ammessi interventi  previsti dalla classe della casa agricola  corrispondente.  

Negli  annessi  agricoli   che  non  rivestono   particolare interesse  storico  documentale  possono  essere  consentiti interventi di  demolizione  e ricostruzione  con  variazioni rispetto all'esistente.  

Nel caso di  annessi agricoli  riferiti a  case agricole  di classe A i suddetti interventi di  cui al comma  precedente, finalizzati   al    miglioramento    dell'attuale    assetto planovolumetrico del complesso  edilizio, sono  subordinati alla approvazione di  un progetto  preliminare che  dimostri l'assenza di particolari valori di elementi architettonici e l'adeguatezza del  nuovo  edificio in  relazione  alla  casa agricola di classe A.  

Nel caso di annessi agricoli corrispondenti a case  agricole di classe C è consentito anche l'accorpamento con l'edificio principale.

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