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TITOLO III
Capo III - ZONE
PRODUTTIVE ED AGRICOLE
17/1e
- COSTRUZIONI PER
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO INDUSTRIALE E LAGONI DI ACCUMULO;
COSTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.
1) Costruzioni
per allevamenti
zootecnici di
tipo
industriale e lagoni di accumulo.
- Sono
considerati allevamenti
zootecnici di
tipo
industriale quelli
la cui consistenza
supera il
rapporto
peso-superficie stabilito dalla legge 319/76.
- Le nuove costruzioni sono ammesse purché
coerenti con gli
obbiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo
di cui alla
L.R. 6 febbraio
1978 n. 6
e successive modificazioni
ed
integrazioni e a
condizione che sia garantito
il regolare
smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai
sensi della
legge 10 maggio 1976, n. 319
e successive modificazioni ed
integrazioni.
- Le costruzioni
per allevamenti devono avere
le seguenti
caratteristiche:
a) essere protette da una
zona circostante, con recinzioni
ed opportune alberature, di superficie
pari a quella degli
edifici da realizzare, moltiplicata per 5
b) rispettare le
seguenti distanze minime: dai
confini di
ml. 40; dal perimetro
dei centri e nuclei
abitati e degli
edifici e manufatti
storici individuati ml. 500,
estesa a
4ml. 1000 per
gli allevamenti di
suini; dal pi.
vicino
edificio residenziale non rientrante nel complesso
aziendale
di ml. 100;
c) svilupparsi
su un solo
piano e
rispettare l'altezza
massima di ml.
4,50 misurata a
valle per i
terreni in
declivio; sono fatte comunque salve
le diverse altezze che
rispondono a particolari esigenze tecniche, quanto
previsto
dalla lettera d) comma 2, art. 9 della L.R. n.
13/90.
I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami
di origine
zootecnica devono essere posti a ml. 100 dalle
abitazioni e
dai confini e
devono essere realizzati
all'interno della
zona di protezione di cui alla lettera a)
2) Costruzioni
per la
lavorazione, conservazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e
per industrie forestali.
- Le nuove costruzioni
sono ammesse a condizione che
esse
siano al servizio di imprese agricole, singole o
associate,
o di cooperative
agricole locali, che
siano proporzionate
alle loro effettive necessità e che i prodotti
agricoli ivi
trasformati, conservati
o commercializzati,
provengono
prevalentemente dalle stesse aziende agricole.
- Le costruzioni devono essere in armonia con i
piani zonali
agricoli di cui alla L.R. 6 febbraio 1978 n. 6 e
successive
modificazioni
ed integrazioni
o, in
mancanza, con
gli
indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla
Regione.
- Le costruzioni devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
a) avere
un volume
non superiore
all'indice di
fabbricabilità fondiaria di 1mc/mq;
b) osservare le distanze minime dai
confini di ml. 20,00 e
dalle abitazioni ricadenti nel complesso aziendale
di
ml. 10,00.
3) La localizzazione
delle costruzioni per le
attività di
cui al presente capoverso . subordinata ad una
delibera del
consiglio comunale
attestante l’idoneità
dell'area alla
destinazione d'uso prevista.
Ai fini
decisionali andranno
valutati i
rischi di
inquinamento connessi all'insediamento.
Il progetto dovrà in ogni caso
indicare adeguate misure di
depurazione degli
scarichi ed
essere corredato
di una
verifica di commutabilità
ambientale ai sensi
dell'art. 63
bis e
ter delle
N.T.A. del
P.P.A.R. se
di notevoli
dimensioni.
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