Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III  

Capo III - ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE

17/1e -   COSTRUZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO INDUSTRIALE E LAGONI DI ACCUMULO; COSTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

1)  Costruzioni   per   allevamenti   zootecnici   di   tipo industriale e lagoni di accumulo.  

-  Sono   considerati   allevamenti   zootecnici   di   tipo industriale quelli  la cui  consistenza supera  il  rapporto peso-superficie stabilito dalla legge 319/76.  

- Le nuove costruzioni sono ammesse purché coerenti con  gli obbiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla L.R. 6  febbraio 1978  n. 6  e successive  modificazioni  ed integrazioni e a  condizione che sia  garantito il  regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi  della legge 10 maggio 1976, n. 319  e successive modificazioni  ed integrazioni.  

- Le costruzioni  per allevamenti devono  avere le  seguenti caratteristiche:

a) essere protette da una  zona circostante, con  recinzioni ed opportune alberature, di superficie  pari a quella  degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5   

b) rispettare le  seguenti distanze minime:  dai confini  di ml. 40; dal perimetro  dei centri e  nuclei abitati e  degli edifici e manufatti  storici individuati ml.  500, estesa  a 4ml. 1000  per  gli allevamenti  di  suini; dal  pi.  vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale di ml. 100;  

c) svilupparsi  su  un solo  piano  e  rispettare  l'altezza massima di  ml.  4,50 misurata  a  valle per  i  terreni  in declivio; sono fatte comunque salve  le diverse altezze  che rispondono a particolari esigenze tecniche, quanto  previsto dalla lettera d) comma 2, art. 9 della L.R. n. 13/90.

I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di  origine zootecnica devono essere posti a ml. 100 dalle abitazioni  e dai confini  e devono  essere realizzati  all'interno  della zona di protezione di cui alla lettera a)  

2)   Costruzioni   per    la   lavorazione,    conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  e per industrie forestali.  

- Le nuove  costruzioni sono ammesse  a condizione che  esse siano al servizio di imprese agricole, singole o  associate, o di cooperative  agricole locali,  che siano  proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli  ivi trasformati,  conservati   o  commercializzati,   provengono prevalentemente dalle stesse aziende agricole.  

- Le costruzioni devono essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6 febbraio 1978 n. 6 e  successive modificazioni  ed  integrazioni  o,  in  mancanza,  con  gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla Regione.  

- Le costruzioni devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a)   avere   un   volume   non   superiore   all'indice   di fabbricabilità fondiaria di 1mc/mq;  

b) osservare le distanze minime dai  confini di ml. 20,00  e dalle abitazioni ricadenti nel complesso aziendale di ml. 10,00.  

3) La localizzazione  delle costruzioni per  le attività  di cui al presente capoverso . subordinata ad una delibera  del consiglio  comunale  attestante  l’idoneità  dell'area  alla destinazione d'uso prevista.

Ai  fini   decisionali  andranno   valutati  i   rischi   di inquinamento connessi all'insediamento.

Il progetto dovrà in ogni caso  indicare adeguate misure  di depurazione  degli  scarichi  ed  essere  corredato  di  una verifica di commutabilità  ambientale ai  sensi dell'art.  63 bis  e  ter  delle  N.T.A.  del  P.P.A.R.  se  di   notevoli dimensioni.

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