Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III  

Capo III - ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE

17/1g - CONCESSIONI EDILIZIE

1 - Le concessioni e le autorizzazioni per la  realizzazione di edifici in zone agricole  sono rilasciate ai  proprietari dei fondi o agli aventi titolo nel rispetto della L.R. 13/90 e della  Legge  28  gennaio  1977  n.  10  e  alle  seguenti condizioni:

a) per quanto attiene agli interventi di cui alle lettere a) del paragrafo  "Costruzioni"  e alle  lettere  b) -  c)  del paragrafo "Abitazioni e annessi per la conduzione del fondo" che le costruzioni  stesse siano  al servizio  dell'attivitą agricola e  delle  esigenze  abitative  dell'imprenditore  a titolo  principale  singolo  o  associato  con  i  requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia;

b) per quanto attiene interventi di  cui alle lettere b)  c) d) e) del paragrafo "Costruzioni", che le costruzioni stesse siano al servizio  dell'attivitą agricola  dell'imprenditore singolo  o  associato   con  i   requisiti  previsti   dalla legislazione vigente in materia.  

2 -  Le  concessioni per  gli  interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio  esistente,  dei  paragrafi  "Abitazioni senza  fondo"  "Edifici  abbandonati"  sono  rilasciate   al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo.  

3 - Tutte le concessioni  edilizie relative agli  interventi di cui alla  Legge Regionale 13/90,  sono rilasciate  previo accertamento     dell'esistenza     delle     infrastrutture sufficienti,  dell'acqua   potabile  o   della   programmata realizzazione delle stesse  da parte del  Comune o,  infine, dell'assunzione  di  impegno  da  parte  dell'interessato  a realizzarle contestualmente agli edifici.  

4 - I requisiti di cui alle lettere a) b) che precedono sono provati  da  un  certificato  attestante  la  qualifica   di coltivatore  del   richiedente  (imprenditore  a   titolo principale ai  sensi dell'art.  12  della Legge  n.  153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono  mezzadro ai sensi  dell'art.  13 della  Legge  suddetta) o  anche  il pensionato ex-coltivatore  nel solo  caso di  interventi  di ampliamento,  o  da  impegno,  mediante  atto  pubblico,  di allineare o  locare  l'edificio costruito  esclusivamente  a favore di  soggetti aventi  i requisiti  stabiliti al  punto precedente.

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

    Informatizzazione a cura di: