TITOLO III
Capo III - ZONE
PRODUTTIVE ED AGRICOLE
17/1g
- CONCESSIONI EDILIZIE
1 - Le concessioni e le autorizzazioni per la
realizzazione
di edifici in zone agricole
sono rilasciate ai proprietari
dei fondi o agli aventi titolo nel rispetto della
L.R. 13/90
e della Legge
28 gennaio
1977 n.
10 e
alle seguenti
condizioni:
a) per quanto attiene agli interventi di cui alle
lettere a)
del paragrafo
"Costruzioni" e
alle lettere
b) - c)
del
paragrafo "Abitazioni e annessi per la
conduzione del fondo"
che le costruzioni
stesse siano al
servizio dell'attivitą
agricola e delle
esigenze abitative
dell'imprenditore a
titolo principale
singolo o
associato con
i requisiti
previsti dalla legislazione vigente in materia;
b) per quanto attiene interventi di
cui alle lettere b) c)
d) e) del paragrafo "Costruzioni", che
le costruzioni stesse
siano al servizio
dell'attivitą agricola dell'imprenditore
singolo o
associato con
i requisiti
previsti dalla
legislazione vigente in materia.
2 - Le
concessioni per gli
interventi di recupero
del
patrimonio edilizio
esistente, dei
paragrafi "Abitazioni
senza fondo"
"Edifici abbandonati"
sono rilasciate
al
proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo.
3 - Tutte le concessioni
edilizie relative agli interventi
di cui alla Legge
Regionale 13/90, sono
rilasciate previo
accertamento
dell'esistenza
delle infrastrutture
sufficienti, dell'acqua
potabile o
della programmata
realizzazione delle stesse
da parte del Comune o,
infine,
dell'assunzione
di impegno
da parte
dell'interessato a
realizzarle contestualmente agli edifici.
4 - I requisiti di cui alle lettere a) b) che
precedono sono
provati da
un certificato
attestante la
qualifica di
coltivatore del
richiedente (imprenditore a
titolo
principale ai
sensi dell'art. 12
della Legge n.
153/75;
cooperativa e associazione di imprenditori, colono
mezzadro
ai sensi dell'art.
13 della Legge
suddetta) o anche
il
pensionato ex-coltivatore
nel solo caso di
interventi di
ampliamento, o
da impegno,
mediante atto
pubblico, di
allineare o locare
l'edificio costruito esclusivamente
a
favore di soggetti
aventi i requisiti
stabiliti al punto
precedente.
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