Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III  

Capo III - ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE

17/1i - NORME COMUNI

1 - La necessitą e la  destinazione delle nuove  costruzioni di cui  alle  lettere  a),  b), c),  d),  e),  f),  h),  del capoverso  "Costruzioni"  devono   risultare  da  un   piano aziendale  o  interaziendale  ai  sensi  della  legislazione regionale vigente  da allegare  alla domanda  di  concessione edilizia  dal  quale  risulti  anche  il  quadro   economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta con l'indicazione del tipo e della estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.

2 - Sono esonerati dalla presentazione del piano  aziendale, e devono presentare una semplice  relazione illustrativa,  i soggetti che,  pur non  risultando imprenditori  agricoli  a titolo principale,  ai  sensi  della  legislazione  vigente, esercitando le  attivitą di  cui alle  lettere d),  e),  del capoverso "Costruzioni".

3  -  Il  piano  di  sviluppo   aziendale  o  la   relazione illustrativa,  presentata   dai   soggetti,  che   pur   non risultando imprenditori a  titolo principale, esercitano  le attivitą di allevamento zootecnico industriali,  coltivazioni in  serra,  lavorazione,  conservazione,  trasformazione   e commercializzazione dei  prodotti  agricoli  sono  approvati dagli organismi regionali (art. 13 comma 4 L.R. n. 13/90)  e sono vincolati per  almeno 10 anni  dalla data del  rilascio del certificato di abitabilitą.  

4 -  Tutte le  costruzioni da  realizzare in  zona  agricola dovranno rispettare le distanze  dalle strade stabilite  dal Decreto Ministro n.  1404 del  1.4.1968 e  dal Codice  della Strada ,  in  relazione all'importanza  delle  stesse  salvo l'ipotesi di cui alla lett. a) comma 2. della L.R.  n. 13/90 e i casi  previsti dalla L.R.  21.5.75 n.  34 sono  comunque fatte salve  norme pi.  restrittive del  P.R.G. rispetto  al D.M. 1.4.68 n. 1404.  

5 -  Ai fini  di prevenzione  sismica per  le altezze  e  le distanze  tra  i  fabbricati  si  osservano  le  norme   pił restrittive  eventualmente   stabilite  dalla   legislazione vigente.

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

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