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TITOLO III
Capo III - ZONE
PRODUTTIVE ED AGRICOLE
17/1i
- NORME COMUNI
1 - La necessitą e la
destinazione delle nuove costruzioni
di cui alle
lettere a),
b), c), d),
e), f),
h), del
capoverso "Costruzioni"
devono risultare
da un
piano
aziendale o
interaziendale ai
sensi della
legislazione
regionale vigente
da allegare alla
domanda di
concessione
edilizia dal
quale risulti
anche il
quadro economico
relativo ai 3 anni precedenti la richiesta con
l'indicazione
del tipo e della estensione delle coltivazioni
praticate sul
fondo.
2 - Sono esonerati dalla presentazione del piano
aziendale,
e devono presentare una semplice
relazione illustrativa, i
soggetti che,
pur non risultando
imprenditori agricoli
a
titolo principale,
ai sensi
della legislazione
vigente,
esercitando le
attivitą di cui alle
lettere d), e),
del
capoverso "Costruzioni".
3 -
Il piano
di sviluppo
aziendale o
la relazione
illustrativa,
presentata dai
soggetti, che
pur non
risultando imprenditori a
titolo principale, esercitano le
attivitą di allevamento zootecnico industriali,
coltivazioni
in serra,
lavorazione, conservazione,
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli
sono approvati
dagli organismi regionali (art. 13 comma 4 L.R. n.
13/90) e
sono vincolati per
almeno 10 anni dalla
data del rilascio
del certificato di abitabilitą.
4 - Tutte
le costruzioni da
realizzare in zona
agricola
dovranno rispettare le distanze
dalle strade stabilite dal
Decreto Ministro n.
1404 del 1.4.1968 e dal
Codice della
Strada , in
relazione all'importanza delle
stesse salvo
l'ipotesi di cui alla lett. a) comma 2. della L.R.
n. 13/90
e i casi previsti
dalla L.R. 21.5.75 n.
34 sono comunque
fatte salve norme
pi. restrittive del
P.R.G. rispetto al
D.M. 1.4.68 n. 1404.
5 - Ai
fini di prevenzione
sismica per le altezze
e le
distanze tra
i fabbricati
si osservano
le norme
pił restrittive eventualmente
stabilite dalla
legislazione
vigente.
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INDICE
Norme Tecniche di Attuazione |