TITOLO III
Capo III - ZONE
PRODUTTIVE ED AGRICOLE
17/6
- E51, E52, E53: CORSI D'ACQUA
I corsi d'acqua sono individuati
sulle tavole di progetto,
allegate.
Per i corsi d'acqua appartenenti alle classi 1.
del P.P.A.R.
all'esterno delle aree urbanizzate è stabilito un
ambito di
tutela a
partire dalle
sponde o
dal piede
esterno
dell'argine di ml. 175 .
All'interno degli ambiti di tutela dei corsi
d'acqua di cui
al precedente paragrafo a partire delle
sponde e dal piede
esterno dell'argine
si applicano le
prescrizioni di base
permanenti del
P.P.A.R. art.
29 lett. a)
e b)
con le
seguenti precisazioni e prescrizioni:
La fascia di rispetto inedificabile nei tratti
esterni alle
aree urbanizzati di cui all'art. 27
del P.P.A.R. . fissata
in ml. 60 ad esclusione del fiume Esino per il
quale rimane
di ml. 175, all'interno
sono ammessi i lagoni di
accumulo
per fini irrigui.
Inoltre per i
corsi d'acqua di 3°
classe all'interno della
fascia inedificabile
valgono le
seguenti ulteriori
prescrizioni ed indirizzi:
- è vietata l'aratura, il dissodamento per la
fascia di ml.
5,00, per il fiume Esino
di ml. 10,00, contigua
al corso
d'acqua a
partire dalle
sponde o
dal piede
esterno
dell'argine.
- sono vietati gli impianti tecnologici
fuori terra per le
opere attinenti al regime
idraulico, salvo le derivazioni,
le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque
reflue.
Non sono ammessi i movimenti di
terra che alterino in modo
sostanziale e/o
stabilmente il
profilo del
terreno,
l'ampiezza e l'andamento degli alvei.
Le essenze
arboree esistenti
al bordo
dei fossi
(alberature, filari, querce
caporili, ecc.) vanno mantenute,
sostituite con
essenze analoghe
in caso
di morte
od
abbattimento.
E' ammessa,
per scopi
ricreativi, qualora
non siano
utilizzabili quelli
gi. esistenti
(strade
poderali,
capezzagne, sentieri,
ecc.) e purché
compatibili con
la
presenza di colture, la realizzazione di percorsi
pedonali, non bitumati, di
ampiezza non superiore a
ml. 2,50, anche
attrezzati con
piazzole, per la sosta
e per le
attività
ginniche di superficie non superiore a mq. 25, nel
rispetto
della vegetazione repariale esistenti.
Sono sempre ammesse le opere relative a progetti
di recupero
ambientale di
cui all'art. 57
delle N.T.A. del
P.P.A.R.
nonché l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale.
Nelle costruzioni esistenti, interne agli ambiti
definitivi
di tutela, sono possibili i seguenti interventi:
- manutenzione
ordinaria, manutenzione
straordinaria,
risanamento conservativo,
restauro, variazione
d'uso,
ristrutturazione senza
modificazione delle caratteristiche
planovolumetriche, all'interno
della fascia
di rispetto
inedificabile, mentre all'esterno sono invece
consentite le
opere minori complementari relative agli edifici
esistenti ,
secondo i disposti
dell'art. 6 della
L.R. 13/90
non
è
consentita la demolizione fino alla compilazione
dell'elenco
di cui all'art.
15 coma 2. della
L.R. 13/90. nonchè altri
interventi
edilizi, specificatamente
realizzati per
l'esercizio dell'attività
agricola, ivi comprese
le nuove
abitazioni al servizio delle aziende
agro-silvo-pastorali.
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