Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III  

Capo III - ZONE PRODUTTIVE ED AGRICOLE

17/6 - E51, E52, E53: CORSI D'ACQUA

I corsi d'acqua sono individuati  sulle tavole di  progetto, allegate.

Per i corsi d'acqua appartenenti alle classi 1. del P.P.A.R. all'esterno delle aree urbanizzate è stabilito un ambito  di tutela  a  partire   dalle  sponde  o   dal  piede   esterno dell'argine di ml. 175 .  

All'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di  cui al precedente paragrafo a partire delle  sponde e dal  piede esterno dell'argine  si  applicano le  prescrizioni  di base permanenti del  P.P.A.R.  art.  29 lett.  a)  e  b)  con  le seguenti precisazioni e prescrizioni: 

La fascia di rispetto inedificabile nei tratti esterni  alle aree urbanizzati di cui all'art. 27  del P.P.A.R. .  fissata in ml. 60 ad esclusione del fiume Esino per il quale  rimane di ml. 175,  all'interno sono ammessi  i lagoni di  accumulo per fini irrigui.

Inoltre per i  corsi d'acqua di  3° classe all'interno della fascia   inedificabile   valgono   le   seguenti   ulteriori prescrizioni ed indirizzi:

- è vietata l'aratura, il dissodamento per la fascia di  ml. 5,00, per il fiume Esino  di ml. 10,00,   contigua al  corso d'acqua  a  partire  dalle  sponde   o  dal  piede   esterno dell'argine.

- sono vietati gli impianti tecnologici  fuori terra per  le opere attinenti al regime  idraulico, salvo le  derivazioni, le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue.  

Non sono ammessi i movimenti di  terra che alterino in  modo sostanziale  e/o   stabilmente  il   profilo  del   terreno, l'ampiezza e l'andamento degli alvei.  

Le  essenze  arboree   esistenti  al  bordo   dei  fossi   (alberature, filari, querce  caporili, ecc.) vanno mantenute, sostituite  con  essenze  analoghe  in  caso  di  morte   od abbattimento.

E'  ammessa,  per  scopi   ricreativi,  qualora  non   siano utilizzabili  quelli  gi.   esistenti  (strade   poderali, capezzagne, sentieri,  ecc.)  e purché  compatibili  con  la presenza di colture, la realizzazione di percorsi  pedonali, non bitumati, di  ampiezza non superiore  a ml. 2,50,  anche attrezzati con  piazzole, per  la sosta  e per  le  attività ginniche di superficie non superiore a mq. 25, nel  rispetto della vegetazione repariale esistenti.  

Sono sempre ammesse le opere relative a progetti di recupero ambientale di  cui all'art.  57  delle N.T.A.  del  P.P.A.R. nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale.  

Nelle costruzioni esistenti, interne agli ambiti  definitivi di tutela, sono possibili i seguenti interventi:  

- manutenzione   ordinaria,    manutenzione   straordinaria, risanamento  conservativo,   restauro,   variazione   d'uso, ristrutturazione senza  modificazione delle  caratteristiche planovolumetriche, all'interno  della   fascia  di  rispetto inedificabile, mentre all'esterno sono invece consentite  le

opere minori complementari relative agli edifici esistenti , secondo i  disposti  dell'art. 6  della  L.R.  13/90  non  è consentita la demolizione fino alla compilazione dell'elenco di cui all'art.  15 coma  2. della  L.R. 13/90. nonchè  altri interventi   edilizi,   specificatamente   realizzati    per l'esercizio dell'attività  agricola, ivi  comprese le  nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali.

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

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