Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO I  

Capo II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

5/1 - DISTANZE

1)  Nelle  operazioni  di  risanamento  conservativo  e  nei restauri  eseguiti  nei  centri  storici  e  nelle  zone  di completamento, le  distanze  tra  gli  edifici  non  possono essere  inferiori  a  quelle  intercorrenti  tra  i   volumi edificati preesistenti,  computate  senza  tenere  conto  di costruzioni aggiuntive di  epoca recente e  prive di  valore storico, artistico o ambientale.          

2) Nelle zone  C) di espansione  di cui  all'articolo 2  del D.M. 2  Aprile  1968,  n.  1444  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n.  97, tra pareti  finestrate di edifici antistanti č prescritta una distanza minima  pari all'altezza del fabbricato pi. alto e comunque non inferiore a ml. 10; la norma si  applica anche quando una sola  parete sia finestrata, qualora gli edifici  si fronteggiano per  uno sviluppo superiore a ml. 12.

In dette zone la distanza dai confini deve essere pari  alla metā  dell'altezza   massima  consentita   e  comunque   non inferiore a ml. 5,00.

E' consentita la  costruzione a confine,  ove ammessa  dallo strumento urbanistico,  mediante accordo  tra i  proprietari confinanti.          

3) Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime:

DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti  di cui almeno una finestrata: ml. 10.

DC) dai confini:  ml. 5 e  salvo diversa prescrizione  dello strumento urbanistico generale          

4) le distanze  minime tra i  fabbricati fra  i quali  siano interposte strade, con  esclusione della  viabilitā a  fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della strada maggiorata di:

- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;

- ml. 7,50 per  lato, per strade  di larghezza compresa  tra ml. 7.00 e ml. 15.00;

- ml. 10.00 per  lato, per strade  di larghezza superiore  a ml. 15.00;          

5) Sono  ammesse distanze  inferiori a  quelle indicate  nel comma 4, nel caso di gruppi  di edifici che formino  oggetto di interventi urbanistici  previsti da  piani attuativi  con previsioni planovolumetriche, compresi i piani di  recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.                     

6) sono fatte  salve in  ogni caso  le norme  in materia  di distanze dettate in attuazione della legge 2 febbraio  1974, n. 64.

 

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

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