Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO I  

Capo II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

5/2 - ALTEZZE

a) Le  altezze  massime  degli  edifici  sono  stabilite   in relazione alle norme sulle distanze tra  i fabbricati ed  in relazione  alle  prescrizioni  urbanistiche  dettate   dalle presenti Norme con le destinazioni d'uso.           

b) l'altezza  minima  fra  pavimento  e  soffitto  dei  vani abitabili . limitata a ml. 2,70.          

c) L'altezza  minima  fra pavimento  e  soffitti  dei  nuovi locali destinati  ad  attività  artigianali  di  servizio  e commerciali dovrà  essere  di  ml.  3,00;  per  le  attività produttive e commerciali superiori a mq. 400 di ml. 3,50.         

d) Per locali  ricadenti nel Centro  Storico ed  in zone  di recupero l'altezza  minima può  essere limitata  all'altezza esistente  del  locale,   ove  lo   consentano  le   vigenti disposizioni sanitarie.          

e) Per  gli  edifici esistenti  all'entrata  in  vigore  del presente P.R.G. l'altezza minima per le attività commerciali fino a mq. 400 . di ml. 3,00.          

Per quanto  non specificato  va fatto  riferimento a  quanto prescritto dal R.E.C.

In  caso di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento lungo il  tratto  urbano  delle strade provinciali deve essere mantenuto  l'allineamento con gli edifici esistenti, e non puo` in nessun caso     avere  distanza  inferiore a 10 metri dal ciglio stradale. E' fatta  salva  ogni diversa deter-minazione del PRG, del Codice della strada   e  relativo  regolamento  d'attuazione,  o  di  altra  disposizione  legislativa  o regolamentare vigente. In caso di norme in contrasto  con  la presente, prevale la disposizione piu` restrittiva. Ai fini  del   rilascio   del  permesso  di  costruire  e` comun-que  sempre  necessario  il  nulla osta dell'ente proprietario della strada. Nel   caso di interventi eseguiti mediante D.I.A., tale nulla osta dovra`  essere presentato all'atto della denuncia stessa.

 
INDICE Norme Tecniche di Attuazione

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