Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO II  

Capo I - MODALITA' DI ATTUAZIONE

7/4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e  le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti  anche strutturali  degli   edifici,  nonché   per  realizzare   ed integrare  i  servizi   igienico-sanitario  e   tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unita  immobiliari   e   non  comportino   modifiche   delle destinazioni d'uso.          

1) Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere  e   le  modifiche   necessarie  al   rinnovamento   e sostituzione  di  parti  anche  strutturali  degli  edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitario e tecnologici.           

2)  Le  parti  dell'edificio  sottoposte  a  rinnovamento  e sostituzione, ai  sensi  del  comma  1,  debbono  mantenere, ricostituite nei  materiali, la  loro posizione  e  funzione all'interno   del   preesistente   sistema   strutturale   e

distributivo.          

3)  Per  parti  strutturali  si  intendono  quegli  elementi dell'edificio aventi funzioni portanti, quali muri  maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale.          

I relativi interventi di manutenzione straordinaria  debbono essere limitati  esclusivamente  alle  opere  necessarie  ad assicurare la stabilita di  tali elementi, anche  attraverso la sostituzione  totale  degli stessi,  mentre  non  possono comportare alcuna  variazione della  situazione  planimetria preesistente.          

4) I  servizi igienici  sanitari  e tecnologici,  oltre  che integrati con opere che ne migliorano l'efficienza,  possono essere anche realizzati  ex novo  al fine  di migliorare  la funzionalità  dell'uso   originario   dell'immobile   o   la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici.          

5) In   ogni   caso   gli   interventi   di   manutenzione straordinaria,  da  attuare  nel  rispetto  degli   elementi tipologici, formali s  strutturali dell'organismo  edilizio, non debbono alterare i volumi e  le superfici delle  singole unità immobiliari  e  non debbono  comportare  modificazioni delle destinazioni d'uso.          

6) Gli  interventi   di  manutenzione  straordinaria,   tra l'altro, riguardano:        

a) il consolidamento  delle fondazioni,  dei muri  portanti, delle strutture del  tetto, dei solai,  delle volte e  delle scale;          

b) il rifacimento delle strutture del tetto senza  modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo);          

c) la demolizione e ricostruzione di  solai, volte e  scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota;          

d) la demolizione  di volte e  rifacimento in  loro vece  di solai, senza modifiche della quota di calpestio.          

e) la demolizione e ricostruzione di  parti di fondazioni  e dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali;          

f) il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche dei materiali;          

g)  l'inserimento  ex-novo  di  intonaci,  di   rivestimenti interni, di pavimenti interni;          

h) l'apertura, chiusura o modificazioni  di porte esterne  o finestre  solo   se   ci.   costituisce   ripristino   delle preesistenze;          

i) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;           

l) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse;          

m) la sostituzione  di infissi  esterni con  caratteristiche diverse o la messa in opera di doppio infissi;          

n) l'inserimento di vespai, di  isolamento termo-acustico  e di altre impermeabilizzazioni;          

o) le modifiche  o costruzioni  delle sistemazioni  esterne, come le recinzioni;        

p) la  sostituzione  totale  o  la  realizzazione  di  nuovi servizi igienico  sanitari  in  mancanza  o  inefficienza  di quelli esistenti;  

7)  Resta  ferma,   per  gli   interventi  di   manutenzione straordinaria    qualificabili    come    opere     interne, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lett. b) e comma 2 del R.E.C.          

8) Per quanto riguarda gli edifici industriali, artigianali, sono considerati  interventi di  manutenzione  straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti  cosi come indicati nella  circolare del Ministero  dei Lavori  16 novembre  1977,  n.  1918,  non   elencati  tra  quelli   di manutenzione  ordinaria,   purché   non   compromettono   le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo e effetti  negativi  di natura  igienica  e  non  comportino aumento delle superfici utili.

INDICE Norme Tecniche di Attuazione

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