Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

   

TITOLO II  

Capo I - MODALITA' DI ATTUAZIONE

7/5 - INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi di  restauro  e di  risanamento  conservativo  si intendono quelli "rivolti a conservare l' organismo edilizio e  ad  assicurare  la   funzionalità  mediante  un   insieme sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli  elementi tipologici, formali e strutturali dell' organismo stesso, ne consentano destinazioni  d'uso con  essi compatibili".  Sono pertanto  consentiti  previo  rilascio  di  concessione   ed eventuale convenzione (art. 9 lettere b, d, e, Legge 28/1/77 n.10 gli interventi volti al risanamento statico ed igienico degli  edifici  nonché  al  rinnovamento  funzionale   degli organismi interni ai fini del loro mantenimento in uso.          

Nelle zone  residenziali  di interesse  storico-artistico  e negli edifici  di interesse  storici-artistico e  tipologico tali  interventi  dovranno  essere   condotti  in  modo   da conservare integralmente le  strutture storiche  superstiti, da  ripristinare  le  parti  distrutte  ma  necessarie  alla integrità dell'edificio, e da eliminare le superfetazioni e le aggiunte in  contrasto con l'ambiente, ristabilendo  il sistema originario degli spazi liberi.          

Deve essere in  ogni caso assicurata,  salvo diverso  parere della Soprintendenza ai beni  storici ed architettonici,  la conservazione della veste architettonica esterna mediante il ripristino  degli  elementi   componenti  le  facciate,   le coperture, gli infissi in conformità alla originaria  natura dei  manufatti;   dovrà   essere   assicurata   inoltre   la conservazione delle strutture  portanti in quanto  associate al  carattere   tipologico   dell'edificio,   nonché   la conservazione  del  numero  dei  solai  che  possono  essere sostituiti senza modificazione della quota di calpestio, con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle  precedenti; potranno essere tuttavia consentite per comprovate  esigenze abitative e in particolare situazione di degrado  variazioni delle quote di calpestio contenute  entro un limite  massimo di 30 cm. e l'utilizzazione di diversi tipi di strutture.          

Dovranno infine  essere  conservati gli  adorni,  gli  spazi interni  e   le   scale,  qualora   costituiscano   elementi caratterizzanti del tipo edilizio.          

Nel rispetto di quanto detto è consentito anche procedere al riordino ed alla installazione degli impianti e dei  servizi al  fine  di  dotare  l'edificio   di  una  più   adeguata funzionali.

Per quanto non specificato va fatto riferimento art. 10  del R.E.C.  

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