TITOLO II
Capo I - MODALITA'
DI ATTUAZIONE
7/5
- INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
Interventi di
restauro e di
risanamento conservativo
si
intendono quelli "rivolti a conservare l'
organismo edilizio
e ad
assicurare la
funzionalità mediante
un insieme
sistematico di
opere che,
nel rispetto
degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell' organismo
stesso, ne
consentano destinazioni
d'uso con essi
compatibili". Sono
pertanto consentiti
previo rilascio
di concessione
ed
eventuale convenzione (art. 9 lettere b, d, e,
Legge 28/1/77
n.10 gli interventi volti al risanamento statico
ed igienico
degli edifici
nonché al
rinnovamento funzionale
degli
organismi interni ai fini del loro mantenimento in
uso.
Nelle zone residenziali
di interesse storico-artistico
e
negli edifici
di interesse storici-artistico
e tipologico
tali interventi
dovranno essere
condotti in
modo da
conservare integralmente le
strutture storiche superstiti,
da ripristinare
le parti
distrutte ma
necessarie alla
integrità dell'edificio, e da eliminare le
superfetazioni e
le aggiunte in
contrasto con l'ambiente, ristabilendo
il
sistema originario degli spazi liberi.
Deve essere in
ogni caso assicurata, salvo
diverso parere
della Soprintendenza ai beni
storici ed architettonici, la
conservazione della veste architettonica esterna
mediante il
ripristino degli
elementi componenti
le facciate,
le
coperture, gli infissi in conformità alla
originaria natura
dei manufatti;
dovrà essere
assicurata inoltre
la
conservazione delle strutture
portanti in quanto associate
al carattere
tipologico dell'edificio,
nonché la
conservazione
del numero
dei solai
che possono
essere
sostituiti senza modificazione della quota di
calpestio, con
strutture aventi gli stessi requisiti di quelle
precedenti;
potranno essere tuttavia consentite per comprovate
esigenze
abitative e in particolare situazione di degrado
variazioni
delle quote di calpestio contenute
entro un limite massimo
di 30 cm. e l'utilizzazione di diversi tipi di
strutture.
Dovranno infine
essere conservati gli
adorni, gli
spazi
interni e
le scale,
qualora costituiscano
elementi
caratterizzanti del tipo edilizio.
Nel rispetto di quanto detto è consentito anche
procedere al
riordino ed alla installazione degli impianti e
dei servizi
al fine
di dotare
l'edificio di
una più
adeguata
funzionali.
Per quanto non specificato va fatto riferimento
art. 10 del
R.E.C.
|