TITOLO II
Capo II - NORMATIVA
PARTICOLARE
9/2
- ALBERATURE ED OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA
In tutti i progetti presentati al
Comune le piante legnose
esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate e
indicate
su apposita
planimetria, con
relativa documentazione
fotografica con l'indicazione dei tipi di essenze
presenti.
I progetti dovranno essere studiati in maniera da
rispettare
le alberature di
alto fusto esistenti,
avendo particolare
cura di
non offendere
gli apparati
radicali. Parte
integrante di ogni
progetto edilizio,
sarà il
progetto
dettagliato della
sistemazione esterna, con
l'indicazione
delle zone alberate,
a prato, a giardini
(corredata dalle
relative indicazioni
della specie)
o a
coltivo, e
gli
esecutivi di tutte
le opere
di sistemazione
esterna, camminamenti
pedonali, marciapiedi
(pavimentazioni,
sistemazioni di irrigazione, arredi, ecc.).
Negli appezzamenti e nei lotti
privi di idonee alberature,
ricadenti nelle zone pubbliche e di interesse
generale e in
quelle per
insediamenti residenziali
e direzionali
di
espansione dovranno
essere poste a dimora, all'atto della
costruzione ed in forma definitiva, nuove
alberature di alto
fusto nella misura di
1 pianta ogni 100 mq.
di superficie
fondiaria, oltre
ad essenze arbustive
nella misura di
2
gruppi ogni 100 mq. di superficie fondiaria del
lotto.
La scelta delle essenze deve avvenire
prevalentemente nella
gamma delle associazioni
vegetali locali, con
una larga
presenza di latifoglie,
comunque seguendo le
indicazioni
della allegata Tabella.
La nuova alberatura dovrà. essere disposta in
modo da creare
degli spazi alberati
unitari, o
comunque opportunamente
collegati fra
di loro,
in rapporto
specialmente ai
fabbricati ed alle viste relative.
Le piante ad alto
fusto messe a dimora
debbono essere di
altezza non inferiore
ai ml.2,00/2,50 ed il
loro diametro
non può essere
inferiore a cm. 4
misurato a ml. 1,00
dal
suolo (dal colletto).
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