Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MONTECAROTTO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO ZONE E SOTTOZONE

ART. 47        ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA’

Sono considerate zone destinate alla viabilità le strade gerarchicamente diverse che concorrono nel loro insieme a configurare il sistema della mobilità, sia con caratteristiche veicolare che pedonali.

La normativa di riferimento per vincoli e fascie di rispetto è il nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di Esecuzione D.P.R. n.495 del 16/12/92.

Classificazione delle strade secondo le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali ( art.2 Nuovo Codice della Strada):

•              strada extraurbana secondaria con unica carreggiata e almeno una corsia per ogni senso di marcia e banchine

•              strada urbana di quartiere ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate

•              strada locale ( quella non facente parte delle altre tipologie)

•              strada pedonale e/o ciclabile di connessione interna al centro edificato e/o esterne ad esso che per le loro caratteristiche sono interdette all’ utilizzo con mezzi motorizzati.

Nel contesto territoriale possiamo considerare facente parte della prima categoria  (extraurbana) le strade provinciali dei Castelli, Montecarotto-Castelferetti, di Montemurello, Monteroberto-Montecarotto, le quali fungono da elementi di connessione tra il capoluogo ed altri comuni ed alla viabilità statale. La seconda categoria individuata è la stragrande maggioranza della viabilità all’interno del tessuto insediativo, essa si caratterizza al suo interno in una sorta di gerarchia che ne determina anche le caratteristiche dimensionali. Per strada locale si intende la viabilità, compresa quella interpoderale, di connessione interna al territorio comunale, comprese anche le strade di servizio alle singole residenze rurali. Le strade escluse ai mezzi motorizzati (pedonali o ciclabili) sono quei percorsi finalizzati ad un utilizzo di luoghi definiti di pregio sotto il profilo paesistico/ambientale o legati al tempo libero che servano da collegamento interno al centro edificato o di collegamento con parti particolarmente significative presenti nel territorio agricolo. La variazione dei tracciati esistenti non costituisce variante al PRG purchè tali interventi non siano compresi in quelli previsti dall’art.n 45 del PPAR. Nel caso in cui gli interventi ricadano in quelli previsti dall’art. n.45 del PPAR essi dovranno rispettare le disposizioni previste dall’art.n.47 del PPAR stesso.

Il Piano Regolatore non individua specificatamente in cartografia le aree destinate alla distribuzione carburanti, esse possono localizzarsi sia all’interno dei piani urbanistici attuativi compatibilmente con le destinazioni previste, all’interno delle fasce di rispetto stradale o all’interno degli spazi di risulta stradali in conformità con le disposizioni vigenti in materia di distanze e di circolazione.Attraverso concessione e/o autorizzazione l’Amministrazione Comunale nel rilascio delle stesse deve attentamente valutare l’ubicazione dell’impianto sul territorio, al fine di evitare situazioni di discontinuità visiva per gli utenti della strada.

Dimensionamento della sede stradale.

Per ciò che concerne la determinazione complessiva dell’ingombro della sede stradale si deve fare esplicito riferimento all’abaco dei tipi stradali in allegato alle NTA. All. B.

•              Per le strade urbane di quartiere la dimensione minima della carreggiata è fissata in ml.7.00. ridotta a ml.5.00 nel caso essa sia a senso unico.

•              Per le strade locali la dimensione minima della carreggiata è fissata in ml.6.00 comprensiva di banchine e cunette.

•              Per le strade urbane in aree produttive la dimensione minima della carreggiata è fissata in ml.8.00.

Si precisa che nelle suddette dimensioni non sono compresi i marciapiedi.

I nuovi tracciati di qualsiasi categoria si trattino dovranno rispettare quanto stabilito dalla L.R.n.6/2005 al fine della salvaguardia delle alberature esistenti, conseguentemente a questo si dovrà operare in termini di deroghe o al tracciato stesso o alle caratteristiche dimensionali.

Nei tracciati stradali di nuovo impianto deve essere prevista la messa a dimora di alberature (filari) di essenze previste nell’elenco allegato al PRG, la loro localizzazione dovrà essere oggetto di uno studio preliminare da parte dell’ufficio tecnico comunale al fine di non ostacolare gli aspetti percettivi e visuali necessari a garantire una sicura circolazione veicolare. Inoltre tutte le opere viarie in sede di progettazione esecutiva dovranno essere oggetto di studi specifici al fine di consentire, attraverso una regimentazione delle acque meteoriche, quelle opere idrauliche che ne garantiscano il regolare deflusso.  I proprietari confinanti con le strade hanno l’obbligo di regimentare le acque provenienti dai fondi al fine di evitare o quantomeno limitare il deflusso delle acque e del fango sulla sede stradale, anche attraverso la riprofilatura delle scarpate sia per migliorarne l’aspetto idraulico sia per garantirne quello statico. 

Vengono individuate nelle tavole di PRG le strade panoramiche ( art. n.43 del PPAR ) la fascia di rispetto viene aumentata del 50%.

L’indicazione dei tracciati nel PRG ha valore indicativo e non vincolante, in sede di progettazione esecutiva essi potranno essere variati nel rispetto delle prescrizioni generali.

Percorsi  ( pedonali e ciclabili).

I percorsi pedonali e ciclabili sono individuati dal PRG, essi hanno valore prescrittivo sotto il profilo della realizzazione, hanno altresì valore indicativo nel posizionamento. All’interno dei Piani Attuativi i percorsi, quando previsti, debbono essere realizzati con le stesse modalità d’intervento utilizzate per la restante viabilità carrabile. I percorsi ciclabili possono in mancanza di una sede specifica essere realizzati con segnaletica orizzontale. L’Amministrazione Comunale deve predisporre un progetto finalizzato all’individuazione nel territorio comunale di una rete di percorsi sia pedonale che ciclabile al fine di utilizzare sotto questo profilo le risorse paesistico/ambientali presenti. Nel conseguimento di questo obiettivo vanno rispettate le seguenti norme:

•              pavimentazioni in materiale idoneo all’inserimento nel contesto ambientale

•              protezioni e staccionate in materiale ligneo

•              aree di soste attrezzate

•              individuazione degli innesti principali attraverso alberature di alto fusto

•              cartellonistica di basso impatto ambientale

•              individuazione di punti panoramici

•              sistemazione delle alberature esistenti e messa a dimora di nuove piante senza alterare la percezione visuale

•              è obbligo fare esplicito riferimento all’elenco in allegato per le essenze botaniche e per le attrezzature sulla mobilità. Allegati A e B.

 

STRADE PANORAMICHE. Le strade ed i punti panoramici sono individuati nella tav. 3p di P.R.G. e sono soggette alle seguenti disposizioni.

Lungo le strade panoramiche le fasce di rispetto stradale di ml. 20,00 (D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, Codice della Strada e Regolamento di Attuazione) sono aumentate del 50%.

In tali fasce di rispetto sono vietati:

-apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo escludendo la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;

-silos, serbatoi idrici, depositi agricoli (art. 8 L.R. n. 13/90) e interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con superficie coperta oltre mq. 300;

-edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;

-nuove attività estrattive, depositi o stoccaggi di materiali non agricoli salvo i casi di interventi di recupero ambientale di cui all’art. 57 delle N.T.A./P.P.A.R..  

INDICE DELLE NORME

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