Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MONTECAROTTO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO ZONE E SOTTOZONE

ART. 59        SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE

Al fine di tutelare le risorse idriche e idrogeologiche valgono le seguenti disposizioni:

·        i sistemi di smaltimento delle acque reflue sul suolo, in aree non asservite da pubbliche fognature, dovranno essere autorizzati previa presentazione di una relazione tecnica contenente la caratterizzazione litostratigrafica dei terreni presenti, le motivazioni delle scelte progettuali e le caratteristiche costruttive dei sistemi di smaltimento adottati, da elaborarsi nel rispetto della normativa vigente e sottoscritta da professionisti abilitati;

·        l’escavazione di nuovi pozzi dovrà essere autorizzata  previa presentazione di una relazione tecnica da redigersi nel rispetto della normativa vigente e sottoscritta da professionisti abilitati, contenente in particolare la caratterizzazione litostrartigrafica e idrogeologica dei terreni attraversati   dalla perforazione, il livello statico della falda e le caratteristiche costruttive del pozzo.

·        Lo stoccaggio dei liquami di origine organica e del letame è consentito previa esecuzione di indagini geologiche e idrogeologiche atte a verificare:

-         la caratterizzazione litostratigrafica e idrogeologica dei terreni presenti e l’andamento della eventuale falda idrica sotterranea;

-         la presenza di opere di captazione poste a valle dell’impianto o che comunque possano essere interessate da contaminazioni batteriologiche derivanti da possibili percolazioni di materiale organico;

-         -le condizioni geomorfologiche con particolare riferimento alla stabilità dei pendii, prima e dopo l’intervento.

Una volta messi in funzione gli impianti di stoccaggio, dovrà essere effettuato un controllo batteriologico in pozzetti piezometrici realizzati nell’intorno dell’impianto.

·        Per i nuovi insediamenti produttivi, dovranno essere realizzate opportune opere di smaltimento e di depurazione dei liquami, secondo le disposizioni recate dalla Legge 319/76 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

INDICE DELLE NORME

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