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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTECAROTTO Provincia di Ancona |
TITOLO IIIDISCIPLINA DEL TERRITORIO ZONE E SOTTOZONEART. 62 TUTELA DEI CORSI D’ACQUA I corsi d’acqua tutelati sono individuati e gerarchizzati nella tavola n.8 e nella tavola n.3p, in base al ruolo nel bacino idrografico essi rientrano nelle classi 2 e 3 previste dall’art. 29 delle N.T.A del P.P.A.R. Per essi è stabilito un ambito di tutela a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine, in rapporto alla classificazione di cui al comma precedente, in base all’appartenenza alle fasce morfologiche pedeappenninica (P.A.) e subappenninica (S.A.) e all’iscrizione del corso d’acqua negli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33. Ciò premesso vengono stabiliti i seguenti ambiti di tutela: Classe 3 sottointende bacini idrografici con numero d’ordine 2 e 3. Fascia pedeappenninica non iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/33 ml.25 su ogni lato Fosso Romita, tratto iniziale del Torrente il Fossato Fascia subappenninica non iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/33 ml.37.5 su ogni lato Fosso Canepina, Fosso del Cupo delle Lame, Fosso S.Giovanni, Fosso di S.Lorenzo, Fosso delle Busche, Fosso trionfetti, Fosso Ripe di Ciarpella, Fosso di S.Nicola, Fosso Colle Fiorente, Fosso delle Coste 1, Fosso Valle S.Nicola, Fosso delle Coste 2, Fosso Valle delle Coste, Fosso Scorzosa. Fascia subappenninica iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/33 ml.75 su ogni lato Tratto iniziale Fosso di S.Fortunato (fino alla confluenza con il Fosso di Colle Fiorente)
Classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d’ordine 4 e 5 Fascia subappenninica iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/33 ml.135 su ogni lato Fosso S.Fortunato (a valle della confluenza del Fosso di Colle Fiorente) Fiume Misa
All’interno dei suddetti ambiti si applica la tutela integrale, in particolare sono vietate le seguenti attività o destinazioni: • le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra di cui all’art.45 delle N.T.A. del P.P.A.R., salve le opere attinenti al regime idraulico. le derivazioni e le captazioni di acqua, il trattamento delle acque reflue, nonchè le opere necessarie all’attraversamento sia viario che impiantistico • la tombatura anche parziale del corso d’acqua, nonchè il rimaneggiamento, la chiusura, l’ostruzione, l’alterazione dell’alveo o movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno e le condizioni di equilibrio idraulico, salvo per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art.57 delle N.T.A del P.P.A.R. Sono fatti salvi i lagoni di accumulo ai fini irrigui • nella fascia contigua di ml.5 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine è vietata l’aratura per non impoverire e restringere il letto del corso d’acqua e la vegetazione ripariale, nella successiva fascia contigua di ml.10 (da ml.5 a ml.15) è vietata l’aratura di profondità superiore ai 30 cm. • qualunque manomissione, trasformazione all’interno del corpo idrico, compresa l’immissione di reflui non depurati • la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli • la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee al servizio delle attività silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari • ogni nuova edificazione, compresi gli ampliamenti • l’abbattimento della vegetazione arbustiva e arborea esistente • il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorenti alle attività agro-silvo-pastorali • l’apertura di cave • l’allestimento di impianti, percorsi, di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati • l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del ministero dei L.L.P.P. n.400 del 9/2/79 Sono al contrario consentiti: • gli interventi di disinquinamento delle acque e dei suoli • la manutenzione della vegetazione ripariale come previsto dall’art. 53 delle N.T.A. del P.R.G. • il miglioramento del regime idraulico, limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche presenti e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante e arbusti, di depositi fangosi ed eventuale riprofilatura dell’alveo), potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell’alveo al deflusso delle acque. Non dovranno comunque alterare in alcun modo l’ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie botaniche protette e/o di evidente valore paesaggistico. |
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