Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MONTECAROTTO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO ZONE E SOTTOZONE

ART. 63        TUTELA DEI CRINALI

I crinali ed i relativi ambiti sono individuati nella tavola 3p (Modalità di intervento nel territorio rurale 1:5.000).

In base al ruolo nel bacino idrografico essi rientrano nelle classi 1,2 e 3 previste dall’art.30 delle N.T.A del P.P.A.R.

Per essi, nei tratti esterni alle aree urbanizzate e di futura espansione, è fissata una fascia di tutela per lato in rapporto alla classificazione di cui al comma precedente e in base all’appartenenza alle fasce morfologiche pedeappenninica (P.A.) e subappenninica (S.A.), avente i seguenti valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime:

 

Classe 1                                fascia pedeappenninica         dislivello ml.10

fascia subappenninica           dislivello ml.7

 

Classe 2                                fascia subappenninica            dislivello ml.5

 

Classe 3                                fascia pedeappenninica         dislivello ml.3

fascia subappenninica                       dislivello ml.2

 

All’interno di tali ambiti sono vietati:

•              gli interventi edilizi di tipo agroindustriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

•              attrezzature e infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola, quali silos, serbatoi idrici, depositi superiori a mq. 200,00.

•              gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici , lagoni di accumulo per la raccolta di liquami

•              le nuove attività estrattive

•              i depositi e gli stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali

Sono consentiti invece interventi relativi ai progetti di bonifica e sistemazione idraulico-forestale e finalizzati alla stabilizzazione di pendii immediatamente a ridosso.

Sono inoltre consentiti, al fine di mantenimento delle attività insediate, gli ampliamenti funzionali di edifici esistenti, con destinazione cantina vinicola, per una superficie coperta non superiore a mq. 250.

 

INDICE DELLE NORME

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