|
Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTECAROTTO Provincia di Ancona |
TITOLO IIIDISCIPLINA DEL TERRITORIO ZONE E SOTTOZONEART. 65 ZONA Pd PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO Tali norme stabiliscono le modalità di intervento per la prevenzione del dissesto idrogeologico sia nelle zone dove attualmente la pericolosità geologica è assente e in quelle esposte a rischio di frana della tavola G3 del P.R.G., indicate rispettivamente come zone P0a1, P0a2 e P0e1, P0e2, P0e3. In tali zone valgono le seguenti prescrizioni: • nelle aree agricole esterne alle aree urbanizzate e di futura espansione le arature non dovranno superare i cm.30 di profondità. E’ fatto obbligo a ciascun proprietario, successivamente ad ogni aratura, di regimare le acque nel proprio fondo con solchetti di terra. Le acque così regimate non dovranno in alcun modo riversarsi su un fondo confinante a valle, senza il permesso del rispettivo proprietario. Dovranno altresì essere convogliate al più vicino fosso. I fossi e gli altri corsi d’acqua presenti all’interno dei fondi agricoli dovranno essere presidiati lungo le sponde con adeguata copertura vegetale e dovranno essere realizzate periodiche pulizie degli alvei dei fossi dagli eventuali intralci. Interventi volti alla realizzazione di scassati profondi e di drenaggi sotterranei (per nuovi impianti di vigne o altre colture specializzate) dovranno essere autorizzati previa presentazione di una relazione tecnica contenente la caratterizzazione clivometrica dei terreni, l’analisi dei suoli, la stratigrafia dei livelli superficiali, gli elementi geomorfologici e le caratteristiche costruttive delle eventuali opere di regimazione superficiali e sotterranee. Le opere di sistemazione dei terreni agrari che prevedono movimenti di terra, dovranno altresì essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica che attesti la stabilità complessiva del versante prima e dopo le modifiche in progetto. • in prossimità dei bordi delle scarpate di qualsiasi natura (calanchive, morfologiche e di frana) individuate nell’elaborato G2 e G4 (come elementi lineari) del P.R.G. è fissata una fascia di tutela di ml.10 all’interno della quale vige il divieto di aratura. Sono altresì consentiti interventi di rimboschimento e recupero vegetativo. Al limite più elevato della fascia tutelata dovrà essere realizzato un fossetto di guardia per la raccolta e il drenaggio delle acque superficiali che dovranno essere convogliate lontano dal bordo della scarpata. Dove l’arretramento dei bordi delle scarpate sia giunto, ad opera di fenomeni franosi ed erosivi regressi a meno di ml.100, da manufatti e opere viarie, tale che sia originato un rischio reale o potenziale per la stabilità del versante sovrastante, è fissata un’ulteriore fascia di rispetto di almeno 15 ml. da aggiungere alla precedente di ml.10. In questa seconda fascia viene posto l’obbligo di piantumazione con essenze di alto fusto o con colture arboree stabili e a radicamento profondo, secondo le metodologie e i criteri posti nella relazione sull’assetto agrario e secondo l’allegato A delle N.T.A. del P.R.G. |
INDICE DELLE NORME |
Informatizzazione a cura di: