Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MONTECAROTTO

Provincia di Ancona

   

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TERRITORIO ZONE E SOTTOZONE

ART.  67    VOCAZIONALITA’  GEOLOGICA  AI  FINI  EDIFICATORI

 

Facendo riferimento alla Carta della Pericolosità geologica e della Vocazionalità ai fini edificatori tavola G3 del P.R.G., sono stati definiti tre livelli di vocazionalità geologica ai fini edificatori.

 

1 Vocazionalità con normali vincoli

Riguarda le aree a pericolosità geologica ASSENTE  (ovvero  zone P0a1 e P0a2 della Tavola G3) In queste zone l’edificazione è consentita nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.

Dovranno essere condotte le normali indagini geologiche e geotecniche previste dal D.M. 11.03.88, dalla Circolare Ministero LL.PP. n.30483 del 24/9/88, dalla L.n.64/74 e successive integrazioni e modificazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle aree confinanti con zone a pericolosità geologica elevata e molto elevata e di possibile amplificazione sismica, estendendo le indagini ad un intorno significativo, la cui ampiezza sarà valutata dal professionista incaricato.

 

2 Vocazionalità condizionata

Riguarda le zone con pericolosità geologica ESPOSTA (zone P0e1, P0e2, P0e3 della Tav. n. G3 ).  In questa zona gli interventi di edificazione e quelli relativi alla realizzazione di infrastrutture sono consentiti a condizione che oltre alle normali indagini previste dalla normativa vigente, venga effettuata anche un’indagine geologico-geomorfologica a scala adeguata e comunque non inferiore a 1:2.000, sull’area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno geologicamente e geomorfologicamente significativo, a discrezione del geologo professionista incaricato allo studio, al fine di valutare l’esatto spessore delle coltri, la parametrizzazione dei terreni, le condizioni di stabilità del versante interessato prima e dopo l’opera.

 

3 Vocazionalità limitata

Riguarda le zone a pericolosità geologica MEDIA, ELEVATA e MOLTO ELEVATA (zone P2, P3 e P4 della Tav. G3). In tali aree, valgono le seguenti disposizioni:

•              è vietata ogni nuova edificazione

•              è consentita la realizzazione di opere viarie soltanto dopo la realizzazione di opere di bonifica finalizzate alla stabilizzazione di un’area significativamente ampia a monte e a valle dell’opera da realizzare e comunque dell’area dissestata interessata. Dopo la realizzazione delle opere di bonifica l’area da esse interessata dovrà essere monitorata per almeno un anno prima di procedere alla realizzazione delle opere previste

•              sono consentiti interventi di recupero e consolidamento del patrimonio edilizio esistente, che non comportino alterazione dello stato fisico del territorio, sempre che sia verificata la fattibilità geologica degli interventi, nel rispetto del D.M. 11.03.88 e solo dopo la bonifica e la stabilizzazione di un’area di ampiezza significativa attorno al manufatto

•              sono ammessi gli interventi di bonifica e di risanamento del dissesto,  privilegiando ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi dovranno essere preceduti da accurate indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, integrate da studi specifici nel settore agronomico-forestale e paesistico, volte all’esatta individuazione delle problematiche presenti e ad accertare nel dettaglio la geometria e l’entità del fenomeno, le cause predisponenti e quelle scatenanti e a determinare le modalità di intervento nel breve e nel lungo periodo.

INDICE DELLE NORME

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