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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
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TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO Capo 4 - Zona agricola e per la tutela paesistico-ambientale Articolo 17 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI
Il Piano, in adeguamento alle disposizioni del Ppar, classifica gli edifici e manufatti extraurbani, stabilisce i relativi interventi ammessi, gli ambiti di tutela e le eventuali specifiche procedure abilitative. Negli annessi agricoli compresi nell’area di pertinenza dell’edificio principale, sono ammessi gli interventi previsti dalla classe dell’edificio corrispondente, fatte salve le specifiche disposizioni per ciascuna classe.
Case agricole di classe A Case agricole di maggior valore storico e architettonico, anche in considerazione delle relazioni con il paesaggio e con la vegetazione circostante. Edificio principale Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo. La realizzazione di un nuovo edificio in prossimità di un edificio di classe A è subordinata all’approvazione di un progetto preliminare che esamini e valuti le caratteristiche del sito, le distanze dagli elementi da tutelare, le caratteristiche tipologiche e architettoniche della nuova costruzione. È comunque prescritta una distanza minima dall’edificio di classe A pari a 50,00 m, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione regolati nel presente articolo.
Case Agricole di classe B Case agricole che, per configurazione tipologica e/o per la qualità di alcuni particolari elementi costruttivi, rivestono un valore di testimonianza dell’edificio rurale. Edificio principale Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. L’intervento di demolizione e ricostruzione, senza variazione del volume e delle altezze preesistenti, è ammesso nei casi in cui ci siano comprovate esigenze di carattere statico tali da non permettere un intervento di recupero edilizio. L’intervento di demolizione e ricostruzione è subordinato alla presentazione di un progetto preliminare che dimostri la precarietà statica dell’edificio, l’assenza di particolari valori e l’adeguatezza del nuovo edificio con i caratteri paesistico-ambientali-insediativi presenti. Qualora l’edificio esistente ricada in un’area di versante instabile (pericolosità da 2 a 4 del Pai) o in area inondabile (Pai), con l’intervento di demolizione e ricostruzione è ammessa, all’interno della stessa proprietà, la sua ricostruzione in un altro sito, anche ricadente in area soggetta alle disposizioni del Pai, purché sia dimostrata una riduzione delle condizioni di rischio.
Case agricole classe C Case agricole che non rivestono interesse storico ambientale e/o di recente costruzione. Edificio principale Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione senza variazione del volume e delle altezze preesistenti, demolizione e ricostruzione con variazione del volume e delle altezze preesistenti, demolizione. Qualora l’edificio esistente ricada in un’area di versante instabile (pericolosità da 2 a 4 del Pai) o in area inondabile (Pai), con l’intervento di demolizione e ricostruzione è ammessa, all’interno della stessa proprietà, la sua ricostruzione in un altro sito, anche ricadente in area soggetta alle disposizioni del Pai, purché sia dimostrata una riduzione delle condizioni di rischio. L’intervento deve essere preceduto da un progetto preliminare che illustri le motivazioni del trasferimento richiesto. Il nuovo edificio deve conservare il volume e l’altezza massima di quello preesistente, fatto salvo il rispetto delle norme sull’altezza interna dei locali.
Le sistemazioni esterne devono essere precisate nel progetto edilizio, con particolare attenzione per quelle corrispondenti agli edifici di classe A. I progetti di sistemazione delle aree di pertinenza devono conservare e/o riproporre i caratteri propri del paesaggio agricolo tradizionale, con particolare attenzione alla conservazione della vegetazione esistente e/o ad interventi di integrazione o di nuovo impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.23 Interventi sul patrimonio botanico-vegetazionale. Il Piano fa propria la classificazione operata dal Censimento degli edifici e manufatti extraurbani, elaborato in adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 2, L.R. n. 13/1990, adottato con delibera Consiglio comunale n. 37/1997 e controdedotto con delibera Consiglio comunale n. 48/1997. Sono comunque fatte salve le specifiche prescrizioni, eventualmente più restrittive, contenute nelle norme tecniche di attuazione del Censimento degli edifici e manufatti extraurbani. La modifica delle specifiche prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del Censimento degli edifici e manufatti extraurbani non costituisce variante al Piano. La modifica della classe degli edifici censiti nelle classi B e C, rientrando nelle condizioni espresse dall’art. 15, comma 5, della L.R. n. 34/1992, è approvata in via definitiva dal Consiglio comunale. Una diversa classificazione degli edifici di classe A, individuati nella tavola Dp1b Tutela paesistico-ambientale / Ambiti definitivi di tutela, Categorie del patrimonio storico culturale, comporta, invece, l’approvazione di una variante al Piano, con la procedura di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. n. 34/1992. Resta comunque valida la classificazione, e le relative norme, degli edifici non più ricadenti nella zona agricola E, a seguito dell’approvazione del presente Piano. I nuovi edifici realizzati a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono inseriti nella classe C. Per gli interventi che prevedono la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione in un altro sito sono comunque fatte salve le disposizioni, eventualmente più restrittive, contenute nelle Norme di attuazione del Pai. |
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