Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MONTE ROBERTO

Provincia di Ancona

 TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO

Capo 4 - Zona agricola e per la tutela paesistico-ambientale 

Articolo 17

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

 

Il Piano, in adeguamento alle disposizioni del Ppar, classifica gli edifici e manufatti extraurbani, stabilisce i relativi interventi ammessi, gli ambiti di tutela e le eventuali specifiche procedure abilitative. 

            Negli annessi agricoli compresi nell’area di pertinenza dell’edificio principale, sono ammessi gli interventi previsti dalla classe dell’edificio corrispondente, fatte salve le specifiche disposizioni per ciascuna classe.

 

Case agricole di classe A 

Case agricole di maggior valore storico e architettonico, anche in considerazione delle relazioni con il paesaggio e con la vegetazione circostante. 

Edificio principale

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

La realizzazione di un nuovo edificio in prossimità di un edificio di classe A è subordinata all’approvazione di un progetto preliminare che esamini e valuti le caratteristiche del sito, le distanze dagli elementi da tutelare, le caratteristiche tipologiche e architettoniche della nuova costruzione.

È comunque prescritta una distanza minima dall’edificio di classe A pari a 50,00 m, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione regolati nel presente articolo.

 

Annessi e superfetazioni

Intervento

Recupero del

volume demolito

Limiti e modalità

1.  Annessi di valore storico e architettonico.

- da conservare.

 

- destinabili alla residenza, con intervento di risanamento conservativo.

2.  Superfetazioni ed annessi privi di valore storico e architettonico.

- da demolire se posti in aderenza all’edificio principale.

- consentita demolizione se posti nell’area di pertinenza.

- recuperabile e accorpabile.

- destinabili alla residenza, con intervento di nuova costruzione da realizzarsi nell’area di pertinenza.

 

§         Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 sono ammessi se inseriti in un intervento di recupero complessivo dell’edificio principale e di sistemazione dell’area di pertinenza.

§         Il volume dei nuovi edifici, realizzati a seguito delle demolizioni e degli accorpamenti dei volumi, non può comunque superare il volume dell’edificio principale recuperato.

§         Possono essere realizzati non più di due nuovi edifici e quello di maggior volume non può superare il 70% del volume dell’edificio principale recuperato.

§         L’altezza (H max) dei nuovi edifici non può superare quella dell’edificio principale, fatto salvo il rispetto delle norme sull’altezza interna dei locali. Non può essere comunque superata l’altezza di m 7,50.

§         Non è ammessa la realizzazione di nuovi accessi dalla strada pubblica e deve essere mantenuta l’unitarietà dell’area di pertinenza, senza la realizzazione di recinzioni al suo interno.

 Gli interventi sono subordinati all’approvazione di un progetto preliminare che esamini e valuti le caratteristiche paesaggistiche del sito, quelle tipologiche e architettoniche di ciascun edificio e manufatto, esistente e di progetto, nonché la qualità del nuovo complesso edilizio, formato dall’edificio principale e dagli eventuali nuovi edifici, che deve essere coerente con i modelli insediativi propri del patrimonio storico della zona agricola, sia per la configurazione planimetrica sia per caratteristiche tipologiche ed architettoniche.

 

Case Agricole di classe B 

Case agricole che, per configurazione tipologica e/o per la qualità di alcuni particolari elementi costruttivi, rivestono un valore di testimonianza dell’edificio rurale. 

Edificio principale

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

L’intervento di demolizione e ricostruzione, senza variazione del volume e delle altezze preesistenti, è ammesso nei casi in cui ci siano comprovate esigenze di carattere statico tali da non permettere un intervento di recupero edilizio.

L’intervento di demolizione e ricostruzione è subordinato alla presentazione di un progetto preliminare che dimostri la precarietà statica dell’edificio, l’assenza di particolari valori e l’adeguatezza del nuovo edificio con i caratteri paesistico-ambientali-insediativi presenti.

Qualora l’edificio esistente ricada in un’area di versante instabile (pericolosità da 2 a 4 del Pai) o in area inondabile (Pai), con l’intervento di demolizione e ricostruzione è ammessa, all’interno della stessa proprietà, la sua ricostruzione in un altro sito, anche ricadente in area soggetta alle disposizioni del Pai, purché sia dimostrata una riduzione delle condizioni di rischio.

 

Annessi e superfetazioni

Intervento

Recupero del

volume demolito

Limiti e modalità

1.  Annessi di valore testimoniale o architettonico.

- da conservare.

 

- destinabili alla residenza, con intervento di ristrutturazione edilizia, senza modifica del volume e delle altezze.

2.  Superfetazioni ed annessi privi di valore testimoniale o architettonico.

- da demolire se posti in aderenza all’edificio principale.

- consentita demolizione se posti nell’area di pertinenza.

- recuperabile e accorpabile.

- integrabili nell’edificio principale nel complessivo intervento di ristrutturazione edilizia, per un volume non superiore al 30% del volume dell’edificio principale.

- destinabili alla residenza, con intervento di nuova costruzione da realizzarsi nell’area di pertinenza.

 

§         Gli interventi di cui al punto 2 sono ammessi se inseriti in un intervento di recupero complessivo dell’edificio principale e di sistemazione dell’area di pertinenza.

§         Il volume dei nuovi edifici, realizzati a seguito delle demolizioni e degli accorpamenti dei volumi, non può comunque superare il volume dell’edificio principale recuperato.

§         Possono essere realizzati non più di due nuovi edifici e quello di maggior volume non può superare l’80% del volume dell’edificio principale recuperato.

§         L’altezza (H max) dei nuovi edifici non può superare quella dell’edificio principale, fatto salvo il rispetto delle norme sull’altezza interna dei locali. Non può essere comunque superata l’altezza di m 7,50.

§         Non è ammessa la realizzazione di nuovi accessi dalla strada pubblica e deve essere mantenuta l’unitarietà dell’area di pertinenza, senza la realizzazione di recinzioni al suo interno.

 

Gli interventi sono subordinati all’approvazione di un progetto preliminare che esamini e valuti le caratteristiche paesaggistiche del sito, quelle tipologiche e architettoniche di ciascun edificio e manufatto, esistente e di progetto, nonché la qualità del nuovo complesso edilizio, formato dall’edificio principale e dagli eventuali nuovi edifici, che deve essere coerente con i modelli insediativi propri del patrimonio storico della zona agricola, sia per la configurazione planimetrica sia per caratteristiche tipologiche ed architettoniche.

 

Case agricole classe C 

Case agricole che non rivestono interesse storico ambientale e/o di recente costruzione. 

Edificio principale

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione senza variazione del volume e delle altezze preesistenti, demolizione e ricostruzione con variazione del volume e delle altezze preesistenti, demolizione.

Qualora l’edificio esistente ricada in un’area di versante instabile (pericolosità da 2 a 4 del Pai) o in area inondabile (Pai), con l’intervento di demolizione e ricostruzione è ammessa, all’interno della stessa proprietà, la sua ricostruzione in un altro sito, anche ricadente in area soggetta alle disposizioni del Pai, purché sia dimostrata una riduzione delle condizioni di rischio.

L’intervento deve essere preceduto da un progetto preliminare che illustri le motivazioni del trasferimento richiesto.

Il nuovo edificio deve conservare il volume e l’altezza massima di quello preesistente, fatto salvo il rispetto delle norme sull’altezza interna dei locali.

 

Annessi e superfetazioni

Intervento

Recupero del

volume demolito

Limiti e modalità

1.  Superfetazioni ed annessi posti in aderenza e/o nell’area di pertinenza.

- consentita demolizione se posti nell’area di pertinenza.

- recuperabile e accorpabile

- integrabili nell’edificio principale nel complessivo intervento di ristrutturazione edilizia, per un volume non superiore al 50% del volume dell’edificio principale.

- destinabili alla residenza, con intervento di nuova costruzione da realizzarsi nell’area di pertinenza, o in prossimità dell’edificio esistente.

 

§         Il volume dei nuovi edifici, realizzati a seguito delle demolizioni e degli accorpamenti dei volumi, non può comunque superare il volume di 1.000 mc e l’altezza di m 7,50.

 Gli interventi sono subordinati all’approvazione di un progetto preliminare che esamini e valuti le caratteristiche paesaggistiche del sito, quelle tipologiche e architettoniche di ciascun edificio e manufatto, esistente e di progetto, nonché la qualità del nuovo complesso edilizio, formato dall’edificio principale e dagli eventuali nuovi edifici, che deve essere coerente con i modelli insediativi propri della zona agricola, sia per la configurazione planimetrica sia per caratteristiche tipologiche ed architettoniche. 

 

Le sistemazioni esterne devono essere precisate nel progetto edilizio, con particolare attenzione per quelle corrispondenti agli edifici di classe A.

I progetti di sistemazione delle aree di pertinenza devono conservare e/o riproporre i caratteri propri del paesaggio agricolo tradizionale, con particolare attenzione alla conservazione della vegetazione esistente e/o ad interventi di integrazione o di nuovo impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.23 Interventi sul patrimonio botanico-vegetazionale

Il Piano fa propria la classificazione operata dal Censimento degli edifici e manufatti extraurbani, elaborato in adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 2, L.R. n. 13/1990, adottato con delibera Consiglio comunale n. 37/1997 e controdedotto con delibera Consiglio comunale n. 48/1997. 

Sono comunque fatte salve le specifiche prescrizioni, eventualmente più restrittive, contenute nelle norme tecniche di attuazione del Censimento degli edifici e manufatti extraurbani

            La modifica delle specifiche prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del Censimento degli edifici e manufatti extraurbani non costituisce variante al Piano. 

La modifica della classe degli edifici censiti nelle classi B e C, rientrando nelle condizioni espresse dall’art. 15, comma 5, della L.R. n. 34/1992, è approvata in via definitiva dal Consiglio comunale. 

Una diversa classificazione degli edifici di classe A, individuati nella tavola Dp1b Tutela paesistico-ambientale / Ambiti definitivi di tutela, Categorie del patrimonio storico culturale, comporta, invece, l’approvazione di una variante al Piano, con la procedura di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. n. 34/1992. 

Resta comunque valida la classificazione, e le relative norme, degli edifici non più ricadenti nella zona agricola E, a seguito dell’approvazione del presente Piano

            I nuovi edifici realizzati a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono inseriti nella classe C. 

Per gli interventi che prevedono la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione in un altro sito sono comunque fatte salve le disposizioni, eventualmente più restrittive, contenute nelle Norme di attuazione del Pai.

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